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1. Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Pubblicato il da Studio di Progettazione Termotecnica

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

  1. Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

1.1. I termini ordinari di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del

3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, sono prorogati al 4 aprile 2024.

 

Motivazioni

L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus di cui all’articolo 119 del medesimo decreto, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei

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redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

In proposito, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, ha previsto che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.

Tanto premesso, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, con il presente provvedimento si dispone che le stesse possano essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

 

Con tag Cessione

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SERRAMENTI E INFISSI BONUS CASA

Pubblicato il da Studio di Progettazione Termotecnica

Pratica ENEA detrazione fiscale

SERRAMENTI E INFISSI

(comma 345, articolo 1, Legge 296/2006)

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

E’ agevolabile la sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti.

Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

  • Sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • Possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Per quali edifici ?

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:

  • “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • Dotati di “impianto di climatizzazione invernale”, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Aliquota di detrazione:

  • Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute.
  • Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.

Requisiti tecnici dell’intervento

  1. L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti /eo sue parti (e non come nuova installazione).
  2. Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  3. I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020
  4. I valori di trasmittanza termica finali (Uw), feromo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 requisiti minimi, devono essere:
  • Inferiori o uguali ai lavori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
  • Inferiori o uguali ai valori limite riportati Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio a partire dal 6 ottobre 2020.

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

 

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate:

  • Per interventi con data antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
  • Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6.08.2020;

e comprendono:

  • Coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previste per le finestre comprensive di infissi;
  • Fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso o di un lecernario comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
  • Integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvogibili e relativi elementi accessori, sostituti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • Prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori).

Documentazione necessaria

DA TRASMETTERE ALL’ANEA

  1. Scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.

 

La scheda descrittiva:

 

  • nel caso della singola unità immobiliare può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
  • in tutti i casi diversi dal precedente deve essere redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale.

 

DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

  1. DI TIPO TECNICO:
  • Stampa originale della scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
  • Asseverazione redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.
  •  

Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 10.02.2007 e successive modificazioni.

 

Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020 e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.

 

Indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in sigole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori/assemblatori/installatori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. In tali casi, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all’Allegato 1 al decreto 6 agosto 2020 (cd. Requisiti tecnici).

 

Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA e può essere riportato:

  • all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
  • in un’autocertificazione del produttore;
  • nell’asseverazione.
  • Copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
  • Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

 

 

  1. DI TIPO AMMINISTRATIVO:
  • Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • Dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • Fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e dichiarazioni dell’amministratiore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condominio;
  • Ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI INIZIO DEI LAVORI

 

PRIMA DEL 6.10.2020

Requisiti tecnici

D.M. 19.02.2007

Valori della trasmittanza termica finale U

Tabella 2 del D.M. 26.01.2010

 

 

 

 

 

 

Documenti

Di tipo tecnico:

  1. Scheda Descrittiva con CPID;
  2. Asseverazione dei requisiti tecnici;
  3. Dichiarazione del fornitore in alternativa all’asseverazione, nei casi in cui può essere sostituita;
  4. APE (non richiesto per sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari);
  5. Ove prevista, relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
  6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DoP).

 

 

 

 

Documenti

 

Di tipo amministrativo:

  1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti condominiali;
  2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;
  3. Fattura/e;
  4. Bonifico/i;
  5. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI INIZIO DEI LAVORI

 

A PARTIRE DAL 6.10.2020

Requisiti tecnici

D. M. 8.08.2020

Valori della trasmittanza termica finale U

Allegato E del D.M. 6.08.2020

Documenti

Di tipo tecnico:

  1. Scheda Descrittiva con CPID;
  2. Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico;
  3. Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita, dichiarazione del fornitore dei requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato !;
  4. APE (non richiesto per sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari);
  5. Ove prevista, relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
  6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DoP);

Documenti

Di tipo amministrativo:

  1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
  2. Dichiarazione del proprietario di consenso per inteventi eseguiti dal detentore;
  3. Fattura/e;
  4. Bonifico/i;
  5. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID;

 

 


 

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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IVOLUCRO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

Pubblicato il da Studio di Progettazione Termotecnica

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IVOLUCRO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

(commi 2-quater e 2-quater.1, art. 14 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni)

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili:

  1. Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’ivolucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%);
  2. Gli stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 “Linee guida” (detrazione fiscale del 75%);
  3. Gli stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguano la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%);
  4. Gli stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due o più classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85%).

Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

  • Sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • Possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Per quali edifici ?

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:

  • “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • Dotati di “impianto di climatizzazione invernale”, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Aliquota di detrazione:

  • Per interventi di tipo a): detrazione del 70% delle spese totali sostenute;
  • Per interventi di tipo b) detrazione del 75% delle spese totali sostenute;
  • Per interventi di tipo c): detrazione dell’80% delle spese totali sostenute;
  • Per interventi di tipo d): detrazione dell’85% delle spese totali sostenute.

Limite massimo di spesa ammissibile:

  • Per inetrventi di tipo a) e b), 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • Per interventi di tipo c) e d), 136.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Requisiti tecnici dell’intervento

  1. L’intervento deve riguardare l’involucro delle parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’estero e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25 % della superficie disperdente.

 

  1. L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).

 

 

  1. I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
  • Inferiori o uguali anche i ai valori limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
  • Inferiori o uguali anche ai valori riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

 

  1. L’intervento può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni, purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

 

  1. Nel caso di installazione delle schermature solari, devono essere rispettate i requisiti di cui allo specifico Vademecum.

 

 

  1. Per gli interventi di tipo b) con riferimento alle tabelle 3 e 4 del D.M. 26.06.2015 “Linee Guida””, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità “bassa” e dopo l’intervento, almeno la qualità “media”, sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva.

 

  1. Per gli interventi di tipo c) e d) l’edificio deve appartenere alle zone sismiche 1,2 o 3 e deve determinare una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi, secondo il D.M. 58 del 28.02.2017 come modificato dal D.M. 65 del 07.03.2017 e dal D.M. 24 del 09.01.2020.

 

 

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate:

  • Per interventi con data antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
  • Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6.08.2020;

e comprendono:

  • Opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi;
  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E., direzione dei lavori etc.).

Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ANEA

  1. Scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. La scheda descrittiva deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

  1. DI TIPO TECNICO:
  • Stampa originale della scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
  • Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere le seguenti informazioni:

Per intervennti con data inizio lavori antecedente il 6.10.2020, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai corrispondenti valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 e nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26.06.2015 requisiti minimi.

Per interventi con data inizio lavori a partire dal 6.10.2020, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai corrispondenti valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020;

  • I valori di gtot delle schernature solari, se installate;
  • I requisiti tecnici dell’impianto termico comune ( si rimanda ai relativi vademecum), se sostituito e solo per interventi con data di inizio a partire dal 6.10.2020;
  • Per gli interventi di tipo b), con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del D.M. 26.06.2015 Linee Guida, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sie per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrame le suddette prestazioni;
  • Per gli interventi di tipo c) e d), l’asseverazione del progettista e l’attestazione del direttore dei lavori o del collaudatore statico ai sensi dell’art. 3 de decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni che attestino, tra l’altro, la classe di rischio di appartenenza prima dell’intervento e la classe di rischio conseguente alla realizzazione dell’intervento. La classe rischio post interventi deve risultare:
  • Inferiore di 1 classe rispetto alla precedente per interventi di tipo c);
  • Inferiore di 2 o più classi rispetto alla precedente per interventi di tipo d).

Per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.

  • Copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
  • Per gli interventi di cui alla lettera b), copia degli attestati di prestazione energetica (A.P.E.) dell’intero edificio ante e post intervento, redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernali ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26.06.2015 Linee Guida. In assenza di impianti centralizzati di climatizzazione estiva ed invernale, essi possono essere sostituiti dai corrispondenti impianti virtual standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell’allegato 1 al D.M. 26.06.2015 Linee Guida con le caratteristiche ivi indicate;
  • Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
  • Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

 

  1. DI TIPO AMMINISTRATIVO:
  • Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • Dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • Fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e dichiarazioni dell’amministratiore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condominio;
  • Ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI INIZIO DEI LAVORI

 

PRIMA DEL 6.10.2020

Requisiti tecnici

D.M. 19.02.2007

Valori della trasmittanza termica finale U

Tabella 2 del D.M. 26.01.2010 (comprensivi dei ponti termici)

 

 

 

 

 

 

Documenti

Di tipo tecnico:

  1. Scheda Descrittiva con CPID;
  2. Asseverazione dei requisiti tecnici;
  3. APE intero edificio limitatamente agli interventi di cui alla lettera b) e se del caso alle lettere c) e d);
  4. APE di ogni singola u.i.;
  5. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. o provvdimenti regionali equivalenti;
  6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DoP);
  7. Per gli interventi di tipo c) e d) asseverazione del progettista e attestazione del direttore dei lavori o del collaudatore statico di cui all’art. 3 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni.

 

 

 

 

Documenti

 

Di tipo amministrativo:

  1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti condominiali;
  2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;
  3. Fattura/e;
  4. Bonifico/i;
  5. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI INIZIO DEI LAVORI

 

A PARTIRE DAL 6.10.2020

Requisiti tecnici

D. M. 8.08.2020

Valori della trasmittanza termica finale U

Allegato E del D.M. 6.08.2020

Documenti

Di tipo tecnico:

  1. Scheda Descrittiva con CPID;
  2. Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico;
  3. APE intero edificio limitatamente agli interventi di cui alla lettera b) e se del caso alle lettere c) e d);
  4. APE di ogni u.i.;
  5. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
  6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DoP);
  7. Per gli interventi di tipo c) e d) asseverazione del progettista e attestazione del direttore dei lavori o del collaudatore statico di cui all’art. 3 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni

Documenti

Di tipo amministrativo:

  1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
  2. Dichiarazione del proprietario di consenso per inteventi eseguiti dal detentore;
  3. Fattura/e;
  4. Bonifico/i;
  5. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID;

 

 

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Decreto Energia

Pubblicato il da Studio di Progettazione Termotecnica

 Decreto Energia, in Gazzetta la legge di conversione.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 febbraio è stata pubblicata la legge n° 11 del 2 febbraio 2024, che converte il Decreto Energia (decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181) come modificato dal passaggio parlamentare.

I provvedimenti.

 

  • Nuovi incentivi alle aziende energicore per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • Gas a prezzo vantaggioso per le aziende gasivore;
  • Un fondo per nuovi impianti rinnovabili in aree idonee;
  • Rifinanziamento del Fondo Clima;
  • Nuovi termini e impulso agli investimenti nel settore geotermoelettrico;
  • Sviluppo dell’eolico off-short al Sud;
  • Misure per la digitalizzazione e la resilienza delle reti elettricche;
  • Spinta alla filiera del teleriscaldamento-teleraffrescamento;
  • Rigassificatori di Gnl on-shore di pubblica utilità, indifferibili;
  • Misure per il mercato dell’energia e per tutela dei consumatori;
  • Nasce il registro delle tecnologie per il fotovoltaico;
  • Flessibilità del sistema elettrico tramite impianti a bioliquidi sostenibili;
  • Condensatori ad aria per le centrali termoelettriche;
  • Misure sulla cattura e lo stoccaggio di CO2;
  • Autocandidature per il Deposito dei rifiuti radioattivi;
  • Poteri rafforzati per il Commissario Depurazione;
  • Misure per la Ricostruzione (nei territori colpiti dalle recenti alluvioni dal 1° maggio 2023 Emilia-Romagna, Toscana e Marche).
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Ecobonus

Pubblicato il da Studio di Progettazione Termotecnica

Ecobonus

Pratica ENEA detrazione fiscale Ecobonus

Sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 31.12.2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per l'anno 2022 e  per il triennio 2022-2024 (L. 31.12.2021 n.310) che proroga al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa).

TIPO DI INTERVENTO

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Componenti e tecnologie

Aliquota di detrazione

SERRAMENTI E INFISSI

SCHERMATURE SOLARI

CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO

CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto

GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE

POMPE DI CALORE

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

COIBENTAZIONE INVOLUCRO

COLLETTORI SOLARI

GENERATORI IBRIDI

SISTEMI di BUILDING AUTOMATION

MICROCOGENERATORI

65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente)

70%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)

80%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 2 classI RISCHIO SISMICO)

85%

 

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Bonus Casa

Pubblicato il da Studio di Progettazione Termotecnica

Pratica ENEA detrazione fiscale al 50%

Sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 31.12.2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per l'anno 2022 e  per il triennio 2022-2024 (L. 31.12.2021 n.310) che proroga al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa).

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

TIPO DI INTERVENTO

  1. STRUTTURE EDILIZIE
  • Riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • Riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • Riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

 

  1. INFISSI
  • Riduzione della trasmittanzsa dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.

 

  1. IMPIANTI TECNOLOGICI
  • Installazione di collettore solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • Sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • Sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • Microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • Scaldacqua a pompa di calore;
  • Generatori di calore a biomassa;
  • Installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/07/2019);
  • Teleriscaldamento;
  • Installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
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Relazione Tecnica exLegge10 Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni

Pubblicato il da Studio di Progettazione Termotecnica

D.M. requisiti minimi 26/06/2015

Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 1-vicies quater) del decreto legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con incidenza superiore al 25 pr cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Ai fini delle determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali pareti verticali. I solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitano volumi climattizzati)
Fermo restando quando disposto ai commi 1 e 2, per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di ristrutturazione importante si distinguono in:


1.    Ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessifa dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’interno edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;

2.    Ristrutturazione importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superfie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, compresiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
– se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per la medesima porzione della copertura;
-se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta a nord, la verifca del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera parete verticale opaca esposta a nord.

3.    Riqualificazione energetiche: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 1-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi di cui ai punti 1 e 2 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifico e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
 

Relazione Tecnica exLegge10 Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni
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Opzione per la cessione o per lo sconto

Pubblicato il da Studio di Progettazione Termotecnica

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

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