Danni da insidia stradale

Pubblicato il da infortunistica

Danni da insidia stradale

 

Sostanziali e processuali

 

La sentenza in commento rappresenta la più classica smentita di una simile grossolana impostazione e dimostrazione come la materia de qua, in realtà, sottende molteplici insidie, di natura sostanziale e processuoale, del quale occorre farsi carico nella fase di predisposizione della strategia difensiva e, quindi, di redazione degli atti difensivi.

 

 

 

 

Nel caso di specie, la denneggiata aveva rivolto la propria domanda risarcitoria nei confronti dell'impresa appaltatrice, ma aveva dedotto a tal fine una responsabilità contrattuale, riveniente dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto stipulato con l'Ente pubblico committente.

 

 

La domanda così proposta non poteva trovare accoglimento.

 

A nulla è valsa il tentativo, attraverso il riferimento agli artt. 2049 e 2055 c.c.

 

Nella fattispecie, la Corte d'appello, sul rilievo che il caso concreto era inquadrato nell'ambito dell'art. 2043 c.c., aveva dichiarato inammissibile la diversa prospettazione proposta in appello, rivolta a ricondurre il caso all'elveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., per violazione del divieto di ius novorum.

 

La Corte di Cassazione, in questo caso, dichiara inammissibile il motivo di ricorso per difetto del requisito della specificità ed autosufficienza.

 

Fonte: altalex nota di Raffaele Plenteda

 

 

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