Accertamento tecnico preventivo
Accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
I procedimenti d'istruzione preventiva sono preposti alla garanzia della proficuità di determinate attività istruttorie le quale, se non espletate con anticipo rispetto ai tempi previsti per l'ordinario svolgimento del processo, sarebbero destinate a vanificarsi, precludendo così irrimediabilmente la prova alla parte che intende far valere un proprio diritto in giudizio.
Per tale ragione si dispone di una serie di istituti volti, appunto, a precostituire la prova a vantaggio di chi potrebbe non poterne più fruire al momento dello svolgimento dell'istruttoria processuale.
L'accertamento tecnico preventivo ( a.t.p.) è disciplinato all'art. 696 c.p.c., ove è testualmente disposto che, chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a noma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico.
La medesima citata legge di riforma ha anche inserito il nuovo comma dell'art. 696 c.p.c. ove viene altresì precisata la modalità di svolgimento dell'a.t.p il quale può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, invece, regolata dal nuovo art. 696-bis c.p.c. ove ne è prevista l'esperibilità anche al fuori delle condizioni di cui al comma primo dell'art. 696 c.p.c. ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazione contrattuali o da fatto illecito.
Tale dizione ha fatto sorgere subito dubbi tra gli interpreti in merito all'estensione delle facoltà attribuibili al consulente, atteso che questi a tenore della suddetta norma deve espletare una perizia tecnica volta all'accertamento e alla determinazione dei relativi crediti.
Il rischio più volte paventato dagli interpreti anche con riferimento all'a.t.p. di cui art. 696 c.p.c. è dato dalla prevedibilità che il conferimento di poteri valutativi e accertativi a professionisti di varie specialità possa entrare in collisione con una serie di principi processuali di livello costituzionali.
Senza entrare nel merito, la soluzione del tribunale milanese 17 aprile 2007, in Giur.it, 2007,2268, n. CONTE, sembrerebbe svalutare le potenzialità dell'istituto de quo, in quanto esso è stato predisposto dal legislatore con il preciso obiettivo di fornire una modalità di risoluzione delle controversie con fini eminentemente deflattivi, e in quanto il conferimento di poteri valutativi al CTU costituisce, senz'altro, un valido mezzo per permettere alle parti di risolvere la lite mediante una conciliazione non solo agevolata, ma anche suggerita da un soggetto nella materia oggetto della lite.
Contrariamente a quanto osservato dal Tribunale di Pavia, 14 luglio 2008, v. sezione "giurisprudenza", che manifesta una certa cautela nel permettere al consulente la soluzione di questioni giuridiche complesse.
Il conciliatore propone la soluzione che appare conforme al diritto, e valuta la fondatezza delle richieste delle parti, rendendole consapevoli dei rischi che esse correrebbero affrontando una causa ordinaria di cognizione.
Le conclusioni raggiunte dalla menzionata giurisprudenza di merito, e cioè di limitare l'a.t.p. ex art. 696 - bis c.p.c. alla sola determinazione della misura dell'obbligazione risarcitoria, e non anche al suo accertamento, non tenga nel dovuto conto le concrete finalità cui mira questo nuovo istituto, le cui potenzialità risolutive delle liti necessitano di essere incrementate mediante l'ausilio di soggetti che, oltre ad avere competenze specifiche nella materia della lite oggetto dell'a.t.p., abbiano altresì la necessaria preparazione per svolgere l'attività conciliativa prevista dalla legge.
Fonte: Borsa-1 File PDF
Per. Gabriele Uberti