RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IVOLUCRO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IVOLUCRO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
(commi 2-quater e 2-quater.1, art. 14 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
Sono agevolabili:
- Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’ivolucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%);
- Gli stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 “Linee guida” (detrazione fiscale del 75%);
- Gli stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguano la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%);
- Gli stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due o più classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85%).
Chi può accedere?
Tutti i contribuenti che:
- Sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- Possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Per quali edifici ?
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
- “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- Dotati di “impianto di climatizzazione invernale”, così come definito dalla faq n. 9D.
Entità del beneficio
Aliquota di detrazione:
- Per interventi di tipo a): detrazione del 70% delle spese totali sostenute;
- Per interventi di tipo b) detrazione del 75% delle spese totali sostenute;
- Per interventi di tipo c): detrazione dell’80% delle spese totali sostenute;
- Per interventi di tipo d): detrazione dell’85% delle spese totali sostenute.
Limite massimo di spesa ammissibile:
- Per inetrventi di tipo a) e b), 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- Per interventi di tipo c) e d), 136.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Requisiti tecnici dell’intervento
- L’intervento deve riguardare l’involucro delle parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’estero e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25 % della superficie disperdente.
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).
- I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
- Inferiori o uguali anche i ai valori limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- Inferiori o uguali anche ai valori riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
- L’intervento può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni, purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.
- Nel caso di installazione delle schermature solari, devono essere rispettate i requisiti di cui allo specifico Vademecum.
- Per gli interventi di tipo b) con riferimento alle tabelle 3 e 4 del D.M. 26.06.2015 “Linee Guida””, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità “bassa” e dopo l’intervento, almeno la qualità “media”, sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva.
- Per gli interventi di tipo c) e d) l’edificio deve appartenere alle zone sismiche 1,2 o 3 e deve determinare una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi, secondo il D.M. 58 del 28.02.2017 come modificato dal D.M. 65 del 07.03.2017 e dal D.M. 24 del 09.01.2020.
Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese ammissibili
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate:
- Per interventi con data antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
- Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6.08.2020;
e comprendono:
- Opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi;
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E., direzione dei lavori etc.).
Documentazione necessaria
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ANEA
- Scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. La scheda descrittiva deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
- DI TIPO TECNICO:
- Stampa originale della scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
- Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere le seguenti informazioni:
- La dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
- I valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) ante intervento;
- I valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) post intervento;
Per intervennti con data inizio lavori antecedente il 6.10.2020, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai corrispondenti valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 e nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26.06.2015 requisiti minimi.
Per interventi con data inizio lavori a partire dal 6.10.2020, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai corrispondenti valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020;
- I valori di gtot delle schernature solari, se installate;
- I requisiti tecnici dell’impianto termico comune ( si rimanda ai relativi vademecum), se sostituito e solo per interventi con data di inizio a partire dal 6.10.2020;
- Per gli interventi di tipo b), con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del D.M. 26.06.2015 Linee Guida, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sie per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrame le suddette prestazioni;
- Per gli interventi di tipo c) e d), l’asseverazione del progettista e l’attestazione del direttore dei lavori o del collaudatore statico ai sensi dell’art. 3 de decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni che attestino, tra l’altro, la classe di rischio di appartenenza prima dell’intervento e la classe di rischio conseguente alla realizzazione dell’intervento. La classe rischio post interventi deve risultare:
- Inferiore di 1 classe rispetto alla precedente per interventi di tipo c);
- Inferiore di 2 o più classi rispetto alla precedente per interventi di tipo d).
Per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.
- Copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- Per gli interventi di cui alla lettera b), copia degli attestati di prestazione energetica (A.P.E.) dell’intero edificio ante e post intervento, redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernali ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26.06.2015 Linee Guida. In assenza di impianti centralizzati di climatizzazione estiva ed invernale, essi possono essere sostituiti dai corrispondenti impianti virtual standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell’allegato 1 al D.M. 26.06.2015 Linee Guida con le caratteristiche ivi indicate;
- Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
- DI TIPO AMMINISTRATIVO:
- Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- Dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
- Fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e dichiarazioni dell’amministratiore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condominio;
- Ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
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DATA DI INIZIO DEI LAVORI |
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PRIMA DEL 6.10.2020 |
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Requisiti tecnici |
D.M. 19.02.2007 |
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Valori della trasmittanza termica finale U |
Tabella 2 del D.M. 26.01.2010 (comprensivi dei ponti termici) |
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Documenti |
Di tipo tecnico:
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Documenti
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Di tipo amministrativo:
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DATA DI INIZIO DEI LAVORI |
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A PARTIRE DAL 6.10.2020 |
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Requisiti tecnici |
D. M. 8.08.2020 |
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Valori della trasmittanza termica finale U |
Allegato E del D.M. 6.08.2020 |
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Documenti |
Di tipo tecnico:
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Documenti |
Di tipo amministrativo:
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