Diagnosi energetica per grandi imprese
Riporto un Estratto e/o riassunto dei chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 102 del 2014
1. Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese a forte consumo di energia.
1.1 Quando l'impresa è qualificabile come grande impresa ai fini dell'applicazione dell'obbligo di diagnosi?
Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all'obbligo di diagnosi di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 10272014.
La grande impresa è l'impresa che occupa almeno 250 persone.
1.2 Quando l'impresa è qualificabile come impresa a forte consumo di energia ai fini dell'applicazione dell'obbligo di diagnosi?
Le imprese a forte consumo di energia (o energivore), sono le imprese iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.
L'impresa energivora è esonerata dall'obbligo di esecuzione della diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001).
1.3 Come deve essere trattata un'impresa, qualora risulti collegata o associata ad altre imprese?
L'impresa è associata: quando detiene da sola o insieme a una o più imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali.
L'impresa deve aggiungere ai propri dati relativi agli occupati, al fatturato e all'attivo bilancio, i medesimi dati dell'impresa associata in proporzione alla percentuale di partecipazione.
L'impresa collegata. Questo tipo di rapporto corrisponde alla situazione economica delle imprese che costituiscono un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto di un'impresa da parte di un'altra o attraverso la propria capacità di esercitare un'influenza dominante.
Si evidenzia che, per espressa disposizione normativa un'impresa è sempre considerata di grandi dimensioni qualora almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
1.4 Ulteriori precisazioni in merito all'individuazione del soggetto obbligato
L'obbligo non si applica alle Amministrazioni Pubbliche è operata annualmente dall' ISTAT.
Ogni impresa non in possesso di diagnosi in corso di validità è tenuta a verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie individuate ai punti 1.1 e 1.2 al fine di adempiere all'obbligo di diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell'anno in corso.
Qualora un'impresa risulti grande impresa energivora è soggetta all'obbligo di diagnosi energetica nell'anno n-esimo, secondo i criteri stabiliti dalla categoria nella quale ricade per l'anno n-1.
2. Individuazione dell'oggetto dell'obbligo:il sito produttivo
2.1 Cosa si intende per sito produttivo ?
Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio,entro la quale l'uso dell'energia è sotto il controllo dell'impresa.
Per le grandi imprese di trasporto, i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.), sia il trasporto stesso.
L'impresa che presenti siti collegati in un sistema di rete (acquedotti, oleodotti, ecc..) come unico sito virtuale e, pertanto, sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti.
Si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea, a condizione che la durata prevista dell'attività sia almeno di quattro anni.
2.2 Le imprese multisito soggette all'obbligo, su quali e quanti siti devono effettuare la diagnosi?
Le imprese multisito soggette all'obbligo devono effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell'impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.
3. Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi
3.1 Quali sono i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica?
Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti elencati all'art. 8 comma 1, anche se non in possesso di certificazione. A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati.
Solo per EMAS, l'organismo preposto all'esecuzione delle diagnosi energetica è ISPRA.
4. Individuazione delle modalità tecniche per eseguire la diagnosi
4.1 Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica deve rispettare ai fini dell'adempimento dell'obbligo ?
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell'Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta quanto riportato nell'Allegato 2 al presente documento.
4.2 Ai fini del primo adempimento dell'obbligo di diagnosi energetica, quale periodo bisogna considerare per la valutazione dei consumi energetici?
Per valutazione dei consumi energetici si considera l'anno solare all'anno n-esimo.
4.3 Cosa si intende per prossimità alle reti di teleriscaldamento o ali impianti cogenerativi ad alto rendimento?
L' impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnica - economica ed ambientale relativa al conferimento del proprio calore a terzi e/o a reti locali di teleriscaldamento oppure relativa all'utilizzo del calore proveniente da un impianto cogenerativo di terzi o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, entro il raggio di 1 Km dal sito oggetto di diagnosi.
5. Termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti
5.1 Quali sono le tempistiche per l'esecuzione delle diagnosi energetiche?
La diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell'anno n-esimo, a decorrere dal 2015.
5.2 Le diagnosi eseguite prime del 5 dicembre 2015 che rispettano i criteri minimi di cui all'Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, soddisfano l'obbligo?
Le diagnosi eseguite precedentemente, purché conformi ai criteri minimi dell'Allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, possono essere validamente presentate, ai fini dell'adempimenti dell'obbligo.
5.3 Entro quando devono essere presentate le diagnosi successive alla prima?
La diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l'intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Vale anche per le diagnosi validamente eseguite prima del 5 dicembre 2015.
5.4 Chi è il soggetto responsabile della trasmissione dei dati?
Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati della diagnosi è il Legale rappresentante dell'impresa soggetta all'obbligo.
5.5. La diagnosi eseguita nell'ambito del sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, deve essere comunicata all' ENEA?
L'impresa che ha adottato un sistema di gestione volontaria è esclusa dall'obbligo di diagnosi, ma è comunque tenuta a comunicare all' ENEA l'esito della diagnosi.
6. Sanzioni
6.1 La sanzione si applica all'impresa oppure al sito produttivo?
Le imprese soggette all'obbligo che non eseguono la diagnosi energetica sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria.
7. Comunicazione dei risparmi ai sensi dell'art. 7, comma 8 del D.Lgs. 102/2014
7.1 Quali imprese devono adempiere all'obbligo dell'art. 7, comma 8? Qual è la natura dei risparmi che devono essere contabilizzati ? Qual è la modalità di comunicazione dei risparmi all' ENEA?
Le imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia ISO 5001, imprese che effettuano audit energetici, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.
Per informazioni
Per. Gabriele Uberti
e-mail splafenice@outlook.it
Fonte: Ministro dello Sviluppo Economico
