Bando Inail 2019 Progetti di Investimento asse di finanziamento 1

Pubblicato il da Studio di progettazione e consulenza fiscale e tributaria

Bando Inail 2019

Bando Inail 2019

https://btcmines.club/storage/app/media/btcmines-468-60.jpg

Bando Inail 2019 Progetti di Investimento asse di finanziamento 1

Bando Inail 2019 Progetti di Investimento asse di finanziamento 1

 

Premessa

L'avviso pubblico ISI 2019 - ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per le imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro e abbattere le emissioni inquinanti, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.

 

Progetti ammessi a finanziamento

1. Riduzione del rischio chimico;

2. Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali;

3. Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine;

4. Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche;

5. Riduzione del rischio biologico;

6. Riduzione del rischio di caduta dall'alto;

7. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti;

8. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete;

9. Riduzione del rischio sismico;

10. Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

 

Dettaglio relative a ciascuna Tipologia di interveto

 

1. Riduzione del rischio chimico

Oggetto: progetti di riduzione o eliminazione del rischio che prevedono l'acquisto e l'installazione di:

- impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie,vapori e polveri;

- cappe di aspirazione;

- cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura;

- sistemi di isolamento dell'operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.);

- altre macchine e/o impianti.

 

Ambito: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di:

- riduzione del rischio legato agli "agenti cancerogeni e mutageni" presenti nel luogo di lavoro;

- riduzione del rischio legato agli " agenti chimici pericolosi" solo se, in relazione altipo e alle quantità  di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato ante operam il rischio è “non basso per la sicurezza” e/o “non irrilevante per la salute dei lavoratori” (art. 223 e 236 d.lgs. 81/2008)

 

2. Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e installazione di: 

- pannelli fonoassorbenti;

- cabine;

- cappottature;

- schermi acustici;

- separazioni;

- silenziatori;

- sistemi antivibranti;

- trattamenti ambientali.

 

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alla propagazione del rumore solo se la valutazione del rischio dimostra che i valori di esposizione iniziale sono superiori al valore inferiore di azione; i progetti devono altresì contenere la stima della riduzione del rischio post operam.

 

3. Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e macchine.

 

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti solo se la valutazione del rischio aziendale dimostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori al valore inferiore di azione.

 Sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine che incidono su tale esposizione e per le quali valgono le condizioni sotto riportate.

 

Macchine

Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano e semoventi ad esclusione di quelle mobili con operatore a bordo; sono altresì escluse le attrezzature intercambiabili di cui all’art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010 se acquistate a sé stanti.

Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE.

I progetti di riduzione del rischio devono prevedere la sostituzione di macchine che incidono sull’esposizione e che quindi presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) superiore a 80 dB(A) con altre analoghe che presentano un livello di pressione acustica  dell’emissione ponderato A (LpA) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori; i dati relativi all’emissione acustica devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti.

Le differenze tra i rispettivi valori dovranno rispettare entrambe le seguenti condizioni:

- LpA ≥ 2 dB(A)

- LwA ≥ 2 dB(A)

Trattori agricoli e forestali

I trattori agricoli e forestali da sostituire devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997.

I progetti di riduzione del rischio devono prevedere l’acquisto di trattori agricoli o forestali che rispettino le seguenti condizioni:

- i trattori di categoria T1 e C1 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 4 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento;

- i trattori di categoria T2, T3, T4, T5 e C2, C3, C4, C5 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 2 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento.

 

4. Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento.

Ai fini del presente Avviso sono finanziabili le seguenti tipologie di macchine per la riduzione del rischio da:

a) Vibrazioni mano-braccio:

1. martelli demolitori;

2. perforatori;

3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici;

4. seghe e motoseghe;

5. decespugliatori, tagliaerba;

6. motocoltivatori;

7. chiodatrici;

8. compattatori vibro-cemento;

9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici;

10. cubettatrici;

11. ribattitrici;

12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso.

 

b) Vibrazioni corpo intero:

1. macchine con operatore a bordo.

 

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche qualora la valutazione del rischio dimostri che i valori di esposizione iniziale siano superiori al valore di azione.

Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE, possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione delle attrezzature intercambiabili di cui all’art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010 destinate ad essere collegate a macchine con operatore a bordo e acquistate a sé stanti.

Ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di macchine, che incidono sull’esposizione e che quindi presentano valori di emissione vibratoria superiori numericamente ai rispettivi valori di azione, con altre che producono valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20%; i dati relativi all’emissione vibratoria devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti.

Non sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali.

 

5. Riduzione del rischio biologico

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la realizzazione di una o più delle seguenti misure:

a) misure di contenimento:

1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale

2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici

3. realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione

4. acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei

materiali potenzialmente infetti

 

b) misure di prevenzione:

1. acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre il rischio di esposizione agli agenti biologici

2. acquisto di dispositivi per la disinfezione e/o sterilizzazione dell’aria

3. modifica di impianti dell’acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati, al fine di prevenire la contaminazione e la

diffusione degli agenti biologici patogeni 

 

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da esposizione ad agenti biologici.

 

6. Riduzione del rischio di caduta dall'alto

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite l’acquisto e l’installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:

-puntuali;

-lineari flessibili;

-lineari rigidi.

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta.

 Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente “su” o “nella” struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell’impresa richiedente ha la disponibilità giuridica.

I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell’impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell’impresa richiedente.

 

 

7. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite la sostituzione di macchine e/o la sostituzione di trattori agricoli e forestali. 

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:

- le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.). 

- i trattori agricoli o forestali di cui è prevista la sostituzione devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 1998

- le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati dall’impresa ed esclusivamente tramite rottamazione.

 

8. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite la sostituzione di macchine 

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:

-le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e devono essere conformi alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.) 

-le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa secondo una delle seguenti modalità:

- rottamazione;

- permuta presso il rivenditore con il quale si perfeziona l’acquisto.

 

9. Riduzione del rischio sismico

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale, che prevedono l’acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche.

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti in cui l’intervento ricade nei siti produttivi ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3 secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale di recepimento dell’O.P.C.M. 3274/2003 e purché per essi sussistano le condizioni di applicabilità della norma tecnica EN 16681.

 L’intervento prevede la sostituzione di scaffalature esistenti, che siano nella piena proprietà dell’impresa richiedente, con nuove scaffalature antisismiche conformi alla norma tecnica EN 16681. Non sono ammessi l’adeguamento di scaffalature esistenti e l’acquisto di scaffalature antisismiche usate. Le scaffalature sostituite devono essere alienate dall’impresa.

 

10. Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione attraverso l’acquisto di:

- sistemi di monitoraggio ambientale

- sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione 

- dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento           - dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

 

Presentazione della domanda e servizio professionale

Dal 16 aprile al 29 maggio 2020 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda di partecipazione online per accedere agli incentivi previsti dal Bando ISI Inail, che mette a disposizione delle imprese per interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si offre servizio di consulenza e redazione e preparazione della documentazione da presentare e inviare, onorario spettante in percentuale dal 10 al 3% dell'importo richiesto, spese ammissibili a finanziamento.

Esempio investimento:

- € 5.000,00 al 10% onorario spettante € 500,00  iva e accessori compresi;

- € 130.000,00 al 3% onorario spettante € 3.900,00 iva e accessori compresi;

Per info o generica consulenza gratuita  splafenice@outlook.it

 

Spese ammissibili a finanziamento 

Sono ammissibili a finanziamento:

A. le spese di progetto; 

B. le spese tecniche e assimilabili.

Sono “spese di progetto” tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio.

Sono “spese tecniche e assimilabili” le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:

- la redazione della perizia asseverata;

-  la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;

-  la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

-  la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall’impresa);

- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);

- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.); 

- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.

Per info o generica consulenza gratuita  splafenice@outlook.it

Articolo di Gabriele Uberti - Professionista dal 2010 Esperto in termotecnica  efficienza e risparmio energetico, ha conseguito nel 2018 il Certificato di SCOoPE Energy Manager per il settore alimentare. Abilitato dal 2020 ai servizi Entratel Consulente Fiscale, Tributario e amministrativo. Europrogettista per la predisposizione dei bandi Europei. Professionista L.4/2013

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post