Chi e' il Consulente Tecnico di Ufficio

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Chi e' il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU)?

La fonte dell'informazione è stato prelevato dal sito www.claudio-ballicu.it  

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e' un professionista, iscritto in albi speciali tenuti dai Tribunali, che viene incaricato dal Giudice a norma dell'art. 61, capo III del codice di procedura civile, quando, ai fini della sua decisione, ravvisa la necessita' di una consulenza riguardante la materia del contendere fondata su particolari cognizioni scientifiche che, per la loro specificita', non fanno parte del bagaglio culturale di conoscenze del magistrato.

All'atto della nomina, il CTU presta giuramento in apposita udienza ed ha l'obbligo di cooperare con l'autorita' giudiziaria. Nello svolgimento del proprio incarico e' un Ausiliario del Giudice, ha quindi il ruolo di Pubblico Ufficiale, concorre alla formazione del giudizio, ed e' tenuto al segreto circa i risultati del proprio lavoro.

Compito di questa figura professionale e' rispondere ai quesiti posti dal Giudice sugli elementi sottoposti a giudizio che rientrano nella sua specifica area di competenza e conoscenza, attraverso la produzione di un elaborato scritto, firmato e depositato nei termini stabiliti presso la cancelleria del Giudice stesso.

Le conclusioni tecniche fornite al Giudice saranno il risultato di un procedimento logico ben preciso, riferito a documentazione e dati certi e corredato da affermazioni rigorosamente delimitate all'ambito di cui e' incaricato.

La perizia cosi' fornita ha la funzione di illuminare e chiarire, imparzialmente, al Giudice gli aspetti specialistici sui quali ha competenza il CTU. Sulla base di questa consulenza, il Giudice emette la sentenza che, ovviamente, e' appellabile.

Nel procedimento civile, il Consulente Tecnico di Ufficio puo' anche essere incaricato di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).

Si tratta di un istituto processuale introdotto dalla Legge 80/2005, (ex Art. 696 bis c.p.c.) avente due finalita'; una conciliativa ed una cognitiva.

L'ATP viene predisposto dal Presidente del Tribunale su ricorso di una parte che chiede venga accertato, sotto l'aspetto tecnico, uno stato di fatto.

Nell'ambito della ATP, il consulente deve pronunciarsi anche sulle cause che hanno prodotto il danno, al contrario di quanto avveniva fino a pochi anni addietro, quando il professionista doveva solo accertare lo stato di fatto e non poteva ne' doveva pronunciarsi sulle cause, pena l'annullamento della ATP.

  Fonte dell'articolo www.claudio-ballicu.it  

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