La consulenza tecnica d'ufficio

Pubblicato il da infortunistica

Brevi cenni sulla consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile

 

La consulenza tecnica d'ufficio è disciplinata dagli articoli 61-63, 191-200 e 424 del codice di procedura civile, nonché dagli articoli 13,18,20,22,23,89 - 92, 145 e 146 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

 

Altre norme (artt. 696 e segg. c.p.c.) disciplinano l'accertamento tecnico preventivo, che è una particolare figura di consulenza, svolta prima dell'insorgenza di una controversia quando vi sia urgenza di effettuare l'accertamento, e quando l'accertamento di determinate situazioni possa evitare la controversia giudiziaria.

 

Il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario del giudice, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico a lui affidato, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità, deve essere nominato all'interno di albi predisposti presso ogni tribunale, salvo particolari esigenze derivanti ad esempio dalla complessità delle questioni, e non può rifiutare l'incarico se non per comprovate ragioni.

 

Ai fini dell'iscrizione negli albi sono richieste speciale competenza tecnica in una determinata materia, condotta morale specchiata ed iscrizione nelle rispettive associazioni professionali.

 

E' importante sottolineare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova ma uno strumento per l'accertamento della verità di cui il giudice si serve per effettuare indagini ed accertamenti che richiedono una specifica conoscenza.

 

La consulenza può essere richiesta dalle parti, ma il giudice è libero di accogliere o non tale istanza, e può essere disposta d'ufficio dal giudice.

 

La consulenza tecnica può servire ad accertare lo stato di salute di una persona, la qualità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, l'autenticità di un'opera d'arte o di una pietra preziosa, l'entità del danno cagionato a cose o persone,l'origine del danno lamentato o l'effettivo stato dei rapporti dare-avere in un rapporto di agenzia.

 

Non è ammessa la consulenza tecnica cosiddetta esplorativa, richiesta cioè solo in base alla generica affermazione di una circostanza, senza il sostegno di elementi idonei a suscitare un effettivo dubbio sulla circostanza da verificare.

 

Sono fondamentali il momento del conferimento dell'incarico, e la chiarezza del quesio.

 

In una causa di risarcimento del danno da circolazione stradale, il giudice dovrà prima accertare lo svolgimento dei fatti e poi, stabilire la responsabilità, dare incarico di valutare i danni. Il CTU però non può rifiutare l'incarico, anche se questo è prematuro, purché il quesito sia chiaro e preciso.

 

Il giudice deve infatti formulare il quesito al CTU indicando esattamente cosa vuole sapere, gli elementi da utilizzare e, nel corso della consulenza, è bene che il CTU informi il giudice di qualsiasi imprevisto o dubbio, attenendo disposizioni.

 

Tutta l'attività di consulenza deve svolgersi ovviamente nel rispetto del contraddittorio, il CTU deve perciò informare le parti di ogni successiva operazione (accesso, esame documenti, ecc..) mentre non è tenuto a rinviare le operazioni in mancanza del CT di parte, ritualmente informato.

 

A partire dal 2009, per accelerare il giudizio il CTU una volta elaborata la propria relazione deve trasmetterla alle parti entro il termine stabilito dal giudice; le parti a loro volta hanno termine per trasmettere le proprie osservazioni al CTU, il quale poi deve svolgere una sintetica valutazione di tali osservazioni depositando infine il risultato finale (relazione, note critiche delle parti e risposta del CTU alle stesse) nel termine assegnato.

 

In ta modo l'ufficio giudicante viene messo in condizioni di conoscere e valuatre integralmente, prima dell'udienza fissata per la discussione, i risultati della consulenza tecnica d'ufficio.

 

In caso di gravi carenza o irregolarità da parte del CTU, il giudice può disporre la sostituzione del CTU stesso e la rinnovazione della consulenza.

 

Il giudice ("peritus peritorum") non è vincolato dalle valutazioni del consulente, dalle quali può discostarsi in tutto o in parte motivando però esaurientemente tale diversa valutazione.

 

Sul piano penale, si applicano al CTU le disposizioni previste dal codice penale relativamente ai i periti; inoltre, in caso di colpa grave è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino ad € 10.329,00. In ogni caso, è dovuto il risarcimento per i danni provocati alle parti.

 

 

Per. Gabriele Uberti

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