Piano Operativo Sicurezza
Pubblicato il 15 settembre 2011
Tags: Cassazione, mancata valutazione, POS, sentenza
La Cassazione chiarisce che l’obbligo del POS grava su tutte le imprese esecutrici, siano esse appaltatrici o subappaltatrici.
La legge impone l’obbligo di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza e di coordinamento) che grava su tutti i Datori di lavoro delle imprese esecutrici di lavori edili e di conseguenza, in caso di subappalto, anche alla impresa appaltante.
Questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 21/06/2011, n. 24817.
Ogni ditta che esegue interventi in un cantiere deve elaborare il ricordato piano che ha una funzione complementare e di dettaglio rispetto a quello generale di sicurezza e di coordinamento; entrambe le imprese, appaltante ed appaltatrice, devono quindi cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione inerenti alla esecuzione dell’opera.
E’ pertanto, responsabile il titolare di una società per non aver cooperato con altra impresa nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e per non aver redatto un Piano Operativo di Sicurezza del cantiere (ove è avvenuto un infortunio a causa di mancanza di ponteggi).
Corte di Cassazione 21/06/2011, n. 24817.
Fonte: LEGISLAZIONE TECNICA