La figura giuridica dell'arbitratore
La figura giuridica dell'arbitratore e dell'arbitraggio
di Gabriele Uberti - L'articolo 1349 c.c., nel contesto normativo dell'oggetto del contratto, consente esplicitamente alle parti di attribuire ad un terzo il potere di determinare un requisito essenziale dell'oggetto del contratto sul quale non è stato ancora raggiunto l'accordo.
Il deferimento ad un terzo è chiamato arbitraggio ed il terzo è l'arbitratore, che opera la determinazione dell'oggetto del contratto nel senso che precisa il valore della prestazione o il valore del bene.
L'articolo 1349 c.c. introduce esplicitamente una norma di carattere generale che qualifica l'arbitraggio come lo strumento giuridico comunque ammesso nel sistema a prescindere da una specifica previsione normativa ed in qualsiasi negozio giurido,a prescindere dalla configurazione contrattuale.
La Cassazione ritiene, infatti, secondo un indirizzo da tempo uniforme che ".... nell'arbitraggio le parti demandano al terzo arbitratore la determinazione, in loro sostituzione, di uno o più elementi di un contratto concluso, ma incompleto ...".
Per. Gabriele Uberti
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