L'art. 1349 c.c. norma di carattere generale

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

L'art. 1349 del c.c. come norma di carattere generale

di Gabriele Uberti - La distinzione tra equo apprezzamento e mero arbitrio emerge oggi esplicitamente dalla diversa disciplina che per ciascun criterio prevede l'articolo 1349 c.c., dedicato all'istituto dell'arbitraggio applicabile, come già visto in un articolo precedente link , a qualsiasi negozio giuridico, anche se la norma è collocata nel libro quarto del codice civile ed, in particolare, nell'ambito della disciplina generale dei contratti, a proposito dell'oggetto.

Al primo comma l'articolo 1349 c.c. stabilisce che - se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita ad un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.

La collocazione della norma ad applicare l'arbitraggio in fattispecie contrattuali, con specifico riferimento all' oggetto del contratto. Pertanto si rileva che l'oggetto del contratto rappresenta un elemento essenziale del negozio, strettamente necessario per l'esistenza e l'efficacia dello stesso.

L'oggetto del contratto viene quindi definito, come noto, la prestazione alla quale ci si obbliga quando si conclude un affare con altro soggetto, prestazione che può consistere nella consegna di una cosa o nel trasferimento di un diritto.

L'articolo 1346 c.c. stabilisce che l'oggetto del contratto deve essere anche determinato o determinabile. Si afferma in generale che il legislatore offre in merito alle parti la possibilità di scegliere tra due alternative:

1. ove sia possibile calcolare con certezza la quantità/qualità della prestazione, l'oggetto del contratto sarà definito determinato;

2. se, invece, si può lasciare la prestazione indeterminata o indefinita a patto che sussistano i criteri per una sua futura determinazione, effettuata dalle stesse parti o da un terzo, l'oggetto sarà definito come determinabile.

In tale seconda ipotesi si incontra la figura dell'arbitraggio, di fronte ad un contratto con oggetto indeterminato, ma al tempo stesso determinabile. E diventa, pertanto, necessaria quell'attività ulteriore affidata al terzo arbitratore che permette di integrare e completare il contratto es. il valore di una cosa.

Alla volontà di rinviare al terzo è necessario, infatti, aggiungere numerosi altri elementi tra i quali la clausola di arbitraggio, dalla quale deriva il rapporto tra le parti e il terzo.

Per. Gabriele Uberti

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