Cassazione: il lavoratore ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute a causa di malattia
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, accogliendo il ricorso del direttore dei servizi amministrativi di un istituto tecnico commerciale, ha affermato il diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie non fruite a causa di malattia. Nella fattispecie la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore, diretta al riconoscimento della sua indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, al momento del suo collocamento al riposo, a cause di lunghe assenze per malattia, sulla base del fatto che il contratto collettivo di appartenenza prevedeva come unica ipotesi di pagamento dell'indennità il fatto che il mancato godimento delle ferie fosse motivato da "esigenze di servizio", ciò che nel caso concreto non era avvenuto.
La Suprema Corte, ricordando che il diritto alle ferie gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l'art. 36, terzo comma, Cost. prevede testualmente che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi", ha precisato che "l'indennità sostitutiva, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali,.....
Fonte Studio Cataldi