Compenso al consulente tecnico

Pubblicato il da infortunistica

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Carlo Petrella

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. …/2012 del R.G., riservata all’udienza del … luglio 2012.

TRA

Il sig. TIZIOX AX BX, codice fiscale ……, con studio in Napoli alla via Cxx n. …, rappresentato e difeso dall’avv. Dx Exx, con studio in Napoli, alla via Fx n. …., giusta mandato a margine dell’atto di citazione

ATTORE

E

ASSICURAZIONEXX SPA, in persona del suo procuratore speciale, avv. Gx Hxx con sede in …, partita IVA …., rappresentata e difesa dall’avv. Ix Lxx, con studio in Napoli alla via Mx n. …, in virtù di procura, come da separato foglio, che costituisce parte integrale del presente atto

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’attore, conveniva in giudizio, innanzi a Codesto Ufficio, ASSICURAZIONEXX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir: a) accogliere la domanda attorea; condannare la società ASSICURAZIONEXX S.p.A, in favore dell’istante dott. Bx Tiziox Ax, la somma di € 882,83, quale opera professionale prestata nel procedimento di cui alla premessa, oltre oneri accessori, previdenziali e fiscali come per legge..omissis…. con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.

Assumeva l’attore di essere stato nominato CTU nel giudizio RG …./2004 (Tribunale di Napoli Dott. Palmieri), parti sig. …+ 1/ AssicurazioneXX Vita Spa; che tale incarico veniva, regolarmente, espletato e che gli veniva liquidata, in data 09.06.2010, mediante il deposito in cancelleria del relativo decreto, la somma di € 1182,83 al lordo degli acconti eventualmente versati ed al netto degli accessori di legge; che in sede di primo accesso, fu versato l’acconto di € 300,00; che ad oggi l’istante non ha ancora ricevuto il saldo del compenso; che nel mese di giugno 2011 veniva notificato alla convenuta atto di citazione e che la causa non veniva iscritta a ruolo perché la convenuta transigeva la vertenza e che ad oggi nonostante l’intervenuta transazione la convenuta non ha adempiuto agli impegni sottoscritti. Instauratosi il contraddittorio, ASSICURAZIONEXX Spa si costituiva in giudizio resistendo alla domanda attorea, chiedendone il rigetto perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto. In particolare, sollevava l’ eccezione di carenza di legittimazione passiva assumendo che la sentenza della Corte di cassazione n. 20134/2006 citata dall’attore, a sostegno della propria difesa, non era riferibile alla fattispecie de qua. In data 4 luglio 2012 la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’oggetto del contendere mira ad accertare ed identificare il soggetto giuridico in capo al quale deve essere posta l’obbligazione di pagamento del compenso del consulente di ufficio nominato nell’ambito del procedimento giudiziario, qualora il medesimo non riesca a ottenere il pagamento dovuto. Orbene, sul punto, con la sentenza n. 28094 del 30 dicembre 2009, la Corte di Cassazione, II Sezione civile, è intervenuta in favore del CTU, affermando che tutte le parti del processo civile sono tenute, in solido tra loro, al pagamento del suo compenso a prescindere dalla regolamentazione delle spese disposta, in concreto, dal Giudice, nel dispositivo finale. In proposito, la Cassazione ha affermato che “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094; in senso sostanzialmente conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586, secondo cui “in tema di compenso al consulente d’ufficio, l’obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale”). In particolare, la sentenza n. 23586 ha statuito che “la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa: la consulenza tecnica d’ufficio, fornendo un ausilio al giudice, costituisce- piuttosto che un mezzo di prova – un atto necessario del processo, che è compiuto nell’interesse generale della giustizia. Ne consegue che l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza: quest’ultimo attiene, infatti, al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell’ausiliare (Cass. 6199/1996; 1022/1994; 573/1973). Dunque, il principio della solidarietà (passiva), trova ragion d’essere, nel ruolo del CTU che, come ausiliario del Giudice, presta la propria attività nell’interesse non dell’una o dell’altra parte in causa, ma nel superiore interesse della giustizia, e, invero, non contrasta con le disposizioni dettate in materia di regolamentazione delle spese ex artt. 91 e segg. cpc, che, come detto, segue il principio della soccombenza. In definitiva, la regolamentazione delle spese di CTU, ha efficacia vincolante tra le parti in causa, nel senso che, nei confronti del CTU, le parti sono tenute (in solido) al pagamento del compenso liquidatogli, anche se, nel dispositivo finale, sono state poste a carico di una o dell’altra parte, ovvero, pro quota a carico di ciascuna di esse. Quindi, la parte alla quale il CTU chiederà il pagamento dei compensi non potrà opporgli la eventuale diversa regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza, dovendo, invero, corrispondere l’intero compenso; indi, potrà agire in regresso, ex art. 1299 c.c., nei confronti della parte a carico della quale, le medesime sono state poste in sentenza (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094; Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586; Cass. civile, sez. I. 8 luglio 1996 n. 6199).

La soccombenza della società convenuta ne impone, comunque, la condanna al pagamento, in favore dell’attore, delle spese di lite .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’attore, nei confronti della convenuta società ASSICURAZIONEXX SPA, così provvede:

1)-Dichiara la domanda ammissibile e procedibile;

2)-Accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la società ASSICURAZIONEXX SPA, alla restituzione, in favore, dell’attore sig. TIZIOX AX BX, della somma di € 882,83, oltre interessi, dalla domanda;

3-Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, nei confronti dell’attore, che liquida in € 250,00, di cui € 50,00 per spese, € 80,00 per diritti ed € 120,00 per onorari, oltre rimborso e spese generali, nella misura del 12, 50% , I.V.A e C.P.A., se dovuti come per legge e, non altrimenti detraibili, con attribuzione al procuratore costituito, per dichiarata anticipazione;

4)-Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex articolo 282 c.p.c.

Napoli, lì ….. settembre 2012

Il Giudice di Pace

Avv. Carlo Petrella

Fonte: www.iussit.eu

 

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post