Confermato il risarcimento al disoccupato
29 Maggio 2012 Scritto da Valentina Ceccarelli
Corte di Cassazione, Sez. Terza, sent. del 6.03.2012 n. 3447
Con la sentenza in commento la Suprema Corte conferma la risarcibilità del danno futuro derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa anche ad un soggetto disoccupato e ciò in applicazione dell’art. 4, III comma, della L. 39 del 1977, laddove è previsto che in tutti i casi in cui il danneggiato non sia un lavoratore dipendente o autonomo, ma sia comunque un soggetto potenzialmente idoneo a produrre reddito, il relativo risarcimento “non può esser inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale”.
In particolare nel caso di specie, a seguito di un sinistro stradale nel quale è stato riconosciuto un concorso di colpa, ai sensi dell’art. 2054, II comma, c.c., la trasportata aveva riportato, come accertato dai consulenti tecnici del giudice, un grado di “invalidità permanente, sotto l’aspetto lavorativo, nella misura del 50%”. Nonostante l’accertamento medico-legale, la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda relativa al risarcimento per la diminuzione della capacità lavorativa futura, in quanto tale danno appariva non sufficientemente provato.
La Suprema Corte, in parziale accoglimento del ricorso, ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse sufficientemente motivata in ordine all’esclusione del risarcimento del danno futuro, non avendo, peraltro, tenuto conto delle consulenze tecniche in atti, secondo cui, tra l’altro, appariva “indubitabile un riverbero di grado lieve del complesso invalidante sulle capacità attitudinali della danneggiata”. Una volta, infatti, accertata la diminuzione della capacità lavorativa, secondo la Cassazione -la cui giurisprudenza risulta piuttosto pacifica sul punto- l’art. 4 della L. 39/1977 al terzo comma fornisce uno strumento di quantificazione -il triplo della pensione sociale- del relativo danno patrimoniale, valido proprio per quei soggetti privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo.
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