Danno tanatologico
Il danno tanatologico è il danno conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi.
Figura di recente formulazione, rientra nella categoria del danno non patrimoniale e rappresenta una fattispecie ulteriore rispetto a quelle già previste di danno morale,esistenziale e biologico. Il danno tanatologico rientra nella categoria del danno di natura “non patrimoniale” ex art. 2059 c.c., il cui fondamento è rinvenibile negli artt. 2 e 32 della Costituzione, ovvero nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.
Il Codice del 1942 disciplinava il risarcimento del danno morale derivante da reato (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) quale compensazione pecuniaria del dolore subito. Il danno morale era, pertanto, risarcibile solo se connesso ad un danno patrimoniale. Successivamente, con la sentenza n. 88 del 26 luglio 1979, la Corte Costituzionale consentì la diffusione del concetto di danno alla persona, statuendo che la salute è un “diritto fondamentale, primario ed assoluto dell’individuo, il quale, in virtù del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione (art. 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del combinato tra il medesimo articolo costituzionale e l’art. 2059 del codice civile”.
Tale sentenza ha dato il passo ad una successiva pronuncia della Consulta, n.184 del 1986, ritenuta di fondamentale importanza per l’affermazione del danno alla persona. Con la suddetta sentenza, la Corte Costituzionale ha sancito definitivamente la summa divisio tra il danno-evento e il danno-conseguenza, facendo rientrare nella prima categoria il danno biologico, e nella seconda il danno morale subiettivo e quello patrimoniale. Per quanto riguarda il danno tanatologico si sono delineati distinti orientamenti: nella suddetta pronuncia era stata indicata la natura del danno-evento come peculiare del pregiudizio arrecato alla salute. Pertanto, il danno alla salute, subìto dai prossimi congiunti a seguito della morte del soggetto, era azionabile iure proprio. Attualmente il quadro giurisprudenziale prevalente è orientato a riconoscere l’autonoma risarcibilità del danno catastrofico e del danno biologico terminale trasmissibili iure hereditario, ma a negare la risarcibilità del danno tanatologico in sé, salvo però riconoscere e liquidare agli eredi della vittima il danno tanatologico subito per la perdita del congiunto.
Le problematiche relative alla figura del danno tanatologico dunque riguardano la difficoltà di individuare se lo stesso sia risarcibile o meno. In particolare, il tema della sua risarcibilità è stato ed è tutt’oggi oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale......
Fonte altalex
http://www.altalex.com/index.php?idu=156839&cmd5=aa0762c60433afe2ae7639f941243a89&idnot=58171
| 3. Quantificazione del danno tanatologico 4.Orientamento di altri paesi e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo |