Ditta appaltatrice risarcisca danni incidente

Pubblicato il da infortunistica

Per i danni al guidatore provocati dalla  cattiva manutenzione della strada, l'Assicurazione non copre l'appaltatore dei lavori: è quanto stabilisce la sentenza della Cassazione (terza sezione civile) numero 5641 del 5 marzo 2012, depositata il 10 aprile.
La vicenda risale al 2004 e ha riguardato un uomo rimasto coinvolto in un incidente con il motorino a Roma. La causa era stata attribuita al del rigonfiamento dell’asfalto provocato dalle radici di un albero in una strada urbana del Comune, che creavano un manto sconnesso. 
Motivo che porta il motociclista a citare in causa contemporaneamente tre soggetti: il Comune, l'appaltatore della manutenzione e l'Assicurazione.
Il Tribunale da un lato aveva accettato la domanda risarcitoria dell'uomo coinvolto nell'incidente e dall'altra aveva accolto la proposta del Comune di responsabilità esclusiva della società appaltatrice della manutenzione della strada.
I giudici del Tribunale avevano così condannato la Compagnia a manlevare l'ente locale da ogni responsabilità, seguendo l'orientamento per cui è l'Assicurazione che rimborsa il cittadino.
Di diverso avviso la Corte d'Appello che si è invece espressa a favore della compagnia assicurativa, secondo cui è l'appaltatore dei lavori a dover versare il rimborso di circa 7.000 euro.
I giudici di secondo grado hanno escluso che la garanzia prestata dalla società assicuratrice coprisse anche i danni derivati dalla omessa manutenzione.

 

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