Gratuito Patrocinio

Pubblicato il da infortunistica

Gratuito patrocinio: vanno considerati i redditi di tutti i conviventi

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 13.11.2012 n° 44121 (Mauro Lanzieri)

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Ai fini della determinazione del reddito di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, si computano tutti i redditi dei conviventi del nucleo familiare anche in assenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra loro.

Cosi la Corte di Cassazione nella sentenza del 20 settembre, depositata il 13 novembre 2012, ha esteso il concetto di “famiglia” e di “nucleo familiare” indicato dalla normativa.

Il tutto nasce dalla revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, effettuata dal Tribunale di Brindisi, a seguito dell’accertamento finanziari a carico del richiedente il beneficio.

Dall’accertamento si è rilevato che dal computo dei redditi della madre della compagna more uxorio dell’istante, convivente con gli stessi, si superava il limite di reddito per concedere il beneficio.

L’istante, avverso l’ordinanza di revoca, ricorre in cassazione eccependo l’erronea interpretazione data alla parola “familiare” del 2° comma dell’art. 76, D.P.R. 115/02.

Il quesito che la Suprema Corte è chiamata a risolvere, è se il legislatore con le locuzione “familiare” e “componente della famiglia” abbia inteso far riferimento solo ai familiari uniti da un vincolo di parentela o se, abbia voluto estendere il concetto di famiglia a chi collabora da un punto di vista economico alla vita comune del nucleo familiare.

La IV sezione riprende una sua pronuncia 5 gennaio 2006, n. 109, con la quale estendeva nel computo del reddito anche quello del convivente “more uxorio” dell’istante.

Partendo da questa pronuncia la Suprema Corte ha ampliato il suo pensiero ed ha ritenuto di dover tener conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro, che non solo per legami giuridici ma anche quelli di fatto , concorrono a formare il reddito familiare.

L’evoluzione della società ha inciso fortemente su questa decisione che ha considerato la “famiglia di fatto” una realtà economico sociale, che per la Corte “esprime istanze analoghe a quelle della famiglia strictu sensu intesa”.

Pertanto i motivi di gravame sono stati tutti dichiarati infondati.

Fonte altalex.it

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