Insidia stradale custode responsabilità

Pubblicato il da infortunistica

Gli enti proprietari delle strade, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, per non incorrere a responsabilità da cose in custodia ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada.

Codice della strada art. 14 comma 1

Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a)      Alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade,delle loro pertinenze e arredo,nonché delle attrezzature,impianti e servizi;

b)      Al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

c)      Alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia art. 2051 Codice Civile “ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, quindi non solo la Pubblica Amministrazione è responsabile secondo l’art. 2051 C.C., ma, anche il singolo privato.

I danni cagionati dalla cosa autonomamente, cioè senza che questa sia azionata o manovrata dall’uomo. Se il danno è prodotto a causa di un uso errato o maldestro della cosa, si rientra nell’ipotesi generale dell’art. 2043 C.C. “ Risarcimento per fatto illecito”.

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