Insidia stradale custode responsabilità
Gli enti proprietari delle strade, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, per non incorrere a responsabilità da cose in custodia ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada.
Codice della strada art. 14 comma 1
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) Alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade,delle loro pertinenze e arredo,nonché delle attrezzature,impianti e servizi;
b) Al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) Alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia art. 2051 Codice Civile “ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, quindi non solo la Pubblica Amministrazione è responsabile secondo l’art. 2051 C.C., ma, anche il singolo privato.
I danni cagionati dalla cosa autonomamente, cioè senza che questa sia azionata o manovrata dall’uomo. Se il danno è prodotto a causa di un uso errato o maldestro della cosa, si rientra nell’ipotesi generale dell’art. 2043 C.C. “ Risarcimento per fatto illecito”.