Nessun risarcimento per danni provocati da un birillo spartitraffico sull'autostrada
La Corte di Cassazione ha escluso che il gestore di autostrade possa essere ritenuto responsabile per il danno provocato ad una autovettura dall'improvviso rotolamento su di essa di un birillo spartitraffico "schizzato" al centro della corsia che un automobilista stava percorrendo.
IMPREVEDIBILE- Pur essendo applicabile al gestore di autostrade il principio della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., in tale fattispecie l'evento non poteva essere né prevedibile né rimediabile, e di conseguenza il danno provocato al veicolo è dovuto al caso fortuito, escludendo così la responsabilità in capo alla società che gestisce l'autostrada. Infatti, precisa la Suprema Corte nella sentenza n. 4484/2011 , si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, come accade nel caso in cui esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.