Camionista ubriaco alla guida condannato a guidare ambulanze

Pubblicato il da infortunistica

Sapevamo che con il nuovo comma 9 bis aggiunto all'art. 186 CdS è possibile  sostituire la pena detentiva e pecuniaria  con quella di un lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Però sinceramente non pensavamo che il lavoro sostitutivo di pubblica utilità potesse ricomprendere la guida di un mezzo di soccorso, dopo che al contravventore è stata contestata la guida in stato di ebbrezza di un autocarro.  E' quanto successo a Chiavari dove un camionisa al volante del suo mezzo è risultato  ubriaco: per punizione farà l'autista di ambulanze. Ovviamente come prescrive la legge lo farà a titolo gratutito. Così ha stabilito  il giudice del tribunale di Chiavari convinto che un autotrasportatore che guida dopo una sbronza, possa essere ammesso a fare volontariato in una pubblica assistenza invece che  quattro mesi di reclusione.

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