Perizia contrattuale
La perizia contrattuale é una relazione tecnica scritta da professionisti di un determinato settore (ingegneri, geometri, architetti, geologi, etcc…) a seguito dell’incarico (contratto dimandato) conferito dalle Parti per la risoluzione di questioni tecniche.1
La si trova spesso inserita nelle condizioni di polizza dei contratti di assicurazione contro i danni e ha lo scopo di fotografare le cause e le conseguenze di un determinato sinistro, con riserva di demandarne al tavolo giuridico2 (i cui protagonisti sono invece gli avvocati) il giudizio circa la sua indennizzabilità.
In altre parole, la perizia tecnica risolve il quesito del “quanto si debba liquidare” ancora prima di sapere se quel quanto debba essere o meno indennizzato e ha lo scopo di immortalare a futura memoria (giudiziale) le tracce del sinistro.
La Giurisprudenza3 é unanime quindi nel ritenere che la perizia contrattuale, con la quale le parti deferiscono ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico si differenzia nettamente dall’arbitrato libero (o irrituale) per il diverso oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica e non giuridica.
Ne consegue che, qualora le parti abbiano demandato ai periti una perizia contrattuale sul valore della cosa (del risarcimento o dell’indennizzo), il parere da essi restituito deve indicare detto valore non in astratto ma con riferimento al caso concreto, quantificandolo esplicitamente o almeno in modo che sia determinabile sulla base di elementi prestabiliti, desumibili da obbiettivi elementi già in possesso delle parti o agevolmente riscontrabili, restando altrimenti non conseguibile lo scopo perseguito dalle parti con il conferimento del mandato.
La perizia contrattuale si distingue d’altra parte dall’arbitraggio perché il perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile(compito degli arbitratori o dell’arbitratore) ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, della tecnica o della disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere.
Data la natura contrattuale (negoziale ex contratto di mandato) della perizia contrattuale, ne deriva che essa è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito per i lodi rituali; eventuali errori di procedura o di giudizio – comprensivi della violazione dei principi di collegialità e del contraddittorio – rileveranno soltanto se saranno stati causa d’invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa.
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