Sinistri stradali: sì alla cessione del credito senza formalità

Pubblicato il da infortunistica

Lo studio tecnico si occupa anche di contratti di cessione del credito

 

Il credito che deriva da un risarcimento danni da sinistro stradale non ha natura di credito "personale", con la conseguenza che può essere ceduto liberamente, senza alcuna formalità. Lo ha stabilito la Prima Sezione del Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 7 luglio 2011, n. 3555.

La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seg. c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera, non essendo prescritta dalla legge una particolare forma, ed inquadrabile fra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente fra detti soggetti.

Il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personaleo il trasferimento non sia vietato dalla legge. In mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale non può qualificarsi strettamente personalee deve escludersi che esista nel nostro ordinamento una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, ne vieti la cedibilità, e che pertanto il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso.

Inoltre si evidenzia altresì che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione.

In definitiva, la notifica della cessione di un credito relativo al risarcimento danni da incidente stradale può avvenire liberamente senza le necessarie formalità richieste quando il trasferimento avviene con lo Stato o suoi enti.

 

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