Danni da randagismo

Pubblicato il da infortunistica

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di responsabilità per i danni cagionati da cani randagi, affermando il seguente principio di diritto: “i compiti di organizzazione, prevenzione e controllo (anche) dei cani vaganti (siano essi “tatuati, e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero “non tatuati”) spettano (pure) ai Comuni (…) tenuti anch’essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza”.

Una volta individuati i soggetti legittimati passivi, la richiesta risarcitoria dev’essere ricostruita secondo i canoni della responsabilità da fatto illecito o aquiliana.

In termini generali, la P.A. è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem ledere di cui all’art. 2043 c.c. Ne consegue che “in presenza di obblighi normativi la discrezionalità amministrativa si arresta, e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione”.

 

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