Vittima di incidente stradale
Chi è stato vittima di un Incidente stradale e non è nelle condizioni di poter provare il reddito oppure riprodurlo per ragioni legate all'età, alla disoccupazione, alla cassa integrazione, agli studi intrapresi o ancora in corso di perfezionamento, ha diritto comunque al dannopatrimonialesia sotto il profilo del dannoemergente sia sotto il profilo del lucrocessanteche sono la conseguenza diretta del fatto illecito. Lo ha stabilito la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 14278/2011). In casi del genere, spiega la Corte "adotta il parametro equitativo del triplo della pensione sociale ed alla base del calcolo si pone il reddito annuale ricostruito in relazione alla entità della invalidità permanente, in misura elevata pari al 25%, in un soggetto in età di studi superiori, che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica".