Traino rimorchi

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Ministero dell'Interno
Traino rimorchi T.A.T.S. da parte di conducenti muniti di patente di guida della cat. “B”

(Circolare n. 300/A/1/42969/105/3/1 del 25 maggio 2005)

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

 

 

 

 

Prot. n. 300/A/1/42969/105/3/1

Roma 25 maggio 2005

OGGETTO: Traino rimorchi T.A.T.S. da parte di conducenti muniti di patente di guida della cat. “B”.

 

Sono pervenute richieste di chiarimenti circa i limiti di guida e di traino con patente di cat. B, in particolare per quanto riguarda i rimorchi T.A.T.S.
In particolare è stato chiesto di conoscere se, alla luce delle “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE”, conservino ancora piena efficacia le direttive impartite dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. con nota n. 4494/4630 del 25 maggio 1994 (All.1), con la quale si sosteneva che, ai fini della individuazione della patente di guida richiesta per la guida di complessi veicolari composti da un autoveicolo ed un rimorchio T.A.T.S., si doveva fare riferimento alla massa effettiva accertata al momento del controllo e non alla massa massima autorizzata rilevata dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

 

> Leggi il testo integrale della circolare

 

Fonte asaps link

 

www.infortunisticaramielementari.it

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