Overblog
Segui questo blog Administration + Create my blog

cessione

1. Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Pubblicato il da Studio di Progettazione Termotecnica

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

  1. Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

1.1. I termini ordinari di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del

3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, sono prorogati al 4 aprile 2024.

 

Motivazioni

L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus di cui all’articolo 119 del medesimo decreto, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei

2

 

redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

In proposito, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, ha previsto che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.

Tanto premesso, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, con il presente provvedimento si dispone che le stesse possano essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

 

Con tag Cessione

Condividi post
Repost0