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il c.t.u. del giudice

Danno alla persona

Pubblicato il da infortunistica

 Non basta la CTU a dimostrare la compatibilità dela danno alla persona con l'incidente

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, il fatto che la compagnia di assicurazioni non abbia contestato la responsabilità, limitandosi a contestare il 'quantum', non esime il danneggiato dall'onere di dimostrare la compatibilità delle lesioni persona con il sinistro.

A tal fine non bastano la dichiarazioni del CTU sulla riferibilità del trauma all'incidente per dimostrare il nesso di causalità.

È quanto afferma la Corte di Appello di Ancona (sentenza numero 48/2013) che, confermando una precedente decisione del Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto una domanda diretta ottenere il risarcimento del maggior danno per lesioni alla persona subite a seguito di un incidente stradale.



La compagnia di assicurazioni non aveva inteso risarcire l'intero danno e nel giudizio aveva contestato il 'quantum' risarcitorio. Per questo nel corso del giudizio di primo grado erano state eseguite due consulenze tecniche d'ufficio che avevano accertato l'esistenza del danno e avevano accertato anche la compatibilità con il sinistro delle lesioni.

Secondo la corte d'appello, però, le perizie non bastano a provare il nesso di causalità perchè sono state eseguite a distanza di oltre un anno e mezzo rispetto alla data dell'incidente e come tali non sono sufficienti a provare che le lesioni lamentate siano conseguenza del sinistro.

Nella parte motiva della sentenza la Corte afferma che il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità attraverso documentazione riferibile all'epoca del sinistro essendo possibile che i danni accertati dal C.T.U. siano state causate da un trauma successivo.

In precedenza il Tribunale aveva anche escluso la compatibilità delle lesioni del sinistro evidenziando che il danno all'auto (quantificato in euro 5000) sarebbe stato troppo modesto rispetto all'entità del danno alla persona.

In realtà dall'istruttoria era emerso che nel caso di specie vi era stata una particolare evoluzione del quadro clinico del paziente che avrebbe giustificato l'insorgenza di complicanze anche a distanza di tempo e su queste basi i consulenti tecnici d'ufficio avevano confermato l'esistenza del rapporto causa-effetto tra l'azione lesiva e danni temporanei permanenti lamentati. Proprio per tale ragione non poteva esservi una corrispondenza con la documentazione inizialmente acquisita.

Anche la tesi del primo giudice secondo cui il danno all'auto sarebbe stato troppo modesto per giustificare l'esistenza di un danno così grave alla persona, era stata messa in discussione dal difensore del danneggiato il quale aveva evidenziato che si trattava di un tamponamento su una Opel Astra piuttosto violento dato che non vi era stata solo la rottura dei parafanghi ma anche della carrozzeria e che l'importo di Euro 5000 come danno all'auto sarebbe stato indice, semmai, di una forza lesiva compatibile con i riscontrati danni alla persona.



Fonte: Corte di Appello di Ancona: non basta la CTU a dimostrare la compatibilità dela danno alla persona con l'incidente
(StudioCataldi.it)

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Non basta la CTU a dimostrare la compatibilità del danno alla persona con l'incidente

Pubblicato il da infortunistica

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, il fatto che la compagnia di assicurazioni non abbia contestato la responsabilità, limitandosi a contestare il 'quantum', non esime il danneggiato dall'onere di dimostrare la compatibilità delle lesioni persona con il sinistro.

A tal fine non bastano la dichiarazioni del CTU sulla riferibilità del trauma all'incidente per dimostrare il nesso di causalità.

È quanto afferma la Corte di Appello di Ancona (sentenza numero 48/2013) che, confermando una precedente decisione del Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto una domanda diretta ottenere il risarcimento del maggior danno per lesioni alla persona subite a seguito di un incidente stradale.



La compagnia di assicurazioni non aveva inteso risarcire l'intero danno e nel giudizio aveva contestato il 'quantum' risarcitorio. Per questo nel corso del giudizio di primo grado erano state eseguite due consulenze tecniche d'ufficio che avevano accertato l'esistenza del danno e avevano accertato anche la compatibilità con il sinistro delle lesioni.

Secondo la corte d'appello, però, le perizie non bastano a provare il nesso di causalità perchè sono state eseguite a distanza di oltre un anno e mezzo rispetto alla data dell'incidente e come tali non sono sufficienti a provare che le lesioni lamentate siano conseguenza del sinistro.

Nella parte motiva della sentenza la Corte afferma che il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità attraverso documentazione riferibile all'epoca del sinistro essendo possibile che i danni accertati dal C.T.U. siano state causate da un trauma successivo.

In precedenza il Tribunale aveva anche escluso la compatibilità delle lesioni del sinistro evidenziando che il danno all'auto (quantificato in euro 5000) sarebbe stato troppo modesto rispetto all'entità del danno alla persona.

In realtà dall'istruttoria era emerso che nel caso di specie vi era stata una particolare evoluzione del quadro clinico del paziente che avrebbe giustificato l'insorgenza di complicanze anche a distanza di tempo e su queste basi i consulenti tecnici d'ufficio avevano confermato l'esistenza del rapporto causa-effetto tra l'azione lesiva e danni temporanei permanenti lamentati. Proprio per tale ragione non poteva esservi una corrispondenza con la documentazione inizialmente acquisita.

Anche la tesi del primo giudice secondo cui il danno all'auto sarebbe stato troppo modesto per giustificare l'esistenza di un danno così grave alla persona, era stata messa in discussione dal difensore del danneggiato il quale aveva evidenziato che si trattava di un tamponamento su una Opel Astra piuttosto violento dato che non vi era stata solo la rottura dei parafanghi ma anche della carrozzeria e che l'importo di Euro 5000 come danno all'auto sarebbe stato indice, semmai, di una forza lesiva compatibile con i riscontrati danni alla persona.



Fonte: Corte di Appello di Ancona: non basta la CTU a dimostrare la compatibilità dela danno alla persona con l'incidente
(StudioCataldi.it)

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L'iscrizione nel Ruolo Periti ed esperti

Pubblicato il da infortunistica

L'iscrizione nel Ruolo Periti ed Esperti, presso le Camere di Commercio

Esiste anche un'altro elenco, consultato da avvocati, compagnie di assicurazione, investigatori privati ecc. alla ricerca di un Consulente di Parte. Si tratta del Ruolo Periti ed Esperti tenuto presso le Camere di Commercio.

Quindi:

1) Scaricate, stampate e compilate la domanda di iscrizione al Ruolo Periti ed Esperti e applicate una marca da bollo da euro 14,62 (potete iscrivervi per un massimo di tre categorie, purche' affini tra loro)

2) Allegate titoli e documenti, anche in fotocopia, comprovanti la vostra idoneita' all'esercizio dell'attivita' di perito ed esperto nelle categorie/sub categorie scelte (vanno bene anche dichiarazioni di terzi, per collaborazioni nelle quali abbiate redatto perizie di parte)

3) Fotocopia del titolo di studio

4) Ricevuta del versamento di euro 31,00 per diritti di segreteria sul c/c postale n. 35801000 intestato alla Camera di Commercio

5) Ricevuta del versamento di euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato alla Ufficio del Registro, Tasse e concessioni governative

6) Solo nel caso i cui l'aspirante debba essere sottoposto a colloquio, dovrete integrare i diritti di segreteria con un versamento di euro 46,00 sul c/c postale n. 35801000 intestato alla Camera di Commercio.

  Per. Gabriele Uberti 

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Elaborato peritale

Pubblicato il da infortunistica

La stesura dell'elaborato peritale

La redazione un elaborato peritale, non e' sempre cosa facile. Si debbono seguire certe prassi, impostare la pagina in modo corretto, ecc.

In linea di massima, comunque, l'elaborato peritale deve rispondere con chiarezza e in modo inequivoco, ai quesiti posti dal sig. Giudice.

Certamente, non e' facile descrivere situazioni complesse o parlare di dispositivi tecnici in maniera comprensibile ed esaustiva, tuttavia anche in questo consiste l'abilita' del consulente e la sua esperienza e' fondamentale nel chiarire, con l'uso di termini, parole e concetti semplici, il suo pensiero.

In ogni caso il C.T.U. deve aver ben chiaro il principio che, giuridicamente, la sua consulenza non sempre costituira' elemento di prova per il procedimento in corso, bensi' un mezzo che coadiuvera' il Giudice nella valutazione degli elementi probatori.

Punti qualificanti di un elaborato peritale sono, oltre all'uso corretto dell'italiano dal punto di vista sintattico e grammaticale, la capacita' di sintesi e la capacita' di esporre concetti di natura tecnica o specialistica, in modo piano e comprensibile.

L'uso del mezzo fotografico contribuisce spesso ed in modo determinante al raggiungimento di quanto sopra. La foto digitale, infatti, insieme ai programmi di elaborazione grafica dell'immagine e agli elaboratori di testo, sono altrettanti mezzi che, correttamente utilizzati, facilitano enormemente il lavoro del consulente, permettendo il raggiungimento di un'ottimale qualita' e chiarezza espressiva.

  Per. Gabriele Uberti 

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Chi e' il Consulente Tecnico di Ufficio

Pubblicato il da infortunistica

Chi e' il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU)?

La fonte dell'informazione è stato prelevato dal sito www.claudio-ballicu.it  

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e' un professionista, iscritto in albi speciali tenuti dai Tribunali, che viene incaricato dal Giudice a norma dell'art. 61, capo III del codice di procedura civile, quando, ai fini della sua decisione, ravvisa la necessita' di una consulenza riguardante la materia del contendere fondata su particolari cognizioni scientifiche che, per la loro specificita', non fanno parte del bagaglio culturale di conoscenze del magistrato.

All'atto della nomina, il CTU presta giuramento in apposita udienza ed ha l'obbligo di cooperare con l'autorita' giudiziaria. Nello svolgimento del proprio incarico e' un Ausiliario del Giudice, ha quindi il ruolo di Pubblico Ufficiale, concorre alla formazione del giudizio, ed e' tenuto al segreto circa i risultati del proprio lavoro.

Compito di questa figura professionale e' rispondere ai quesiti posti dal Giudice sugli elementi sottoposti a giudizio che rientrano nella sua specifica area di competenza e conoscenza, attraverso la produzione di un elaborato scritto, firmato e depositato nei termini stabiliti presso la cancelleria del Giudice stesso.

Le conclusioni tecniche fornite al Giudice saranno il risultato di un procedimento logico ben preciso, riferito a documentazione e dati certi e corredato da affermazioni rigorosamente delimitate all'ambito di cui e' incaricato.

La perizia cosi' fornita ha la funzione di illuminare e chiarire, imparzialmente, al Giudice gli aspetti specialistici sui quali ha competenza il CTU. Sulla base di questa consulenza, il Giudice emette la sentenza che, ovviamente, e' appellabile.

Nel procedimento civile, il Consulente Tecnico di Ufficio puo' anche essere incaricato di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).

Si tratta di un istituto processuale introdotto dalla Legge 80/2005, (ex Art. 696 bis c.p.c.) avente due finalita'; una conciliativa ed una cognitiva.

L'ATP viene predisposto dal Presidente del Tribunale su ricorso di una parte che chiede venga accertato, sotto l'aspetto tecnico, uno stato di fatto.

Nell'ambito della ATP, il consulente deve pronunciarsi anche sulle cause che hanno prodotto il danno, al contrario di quanto avveniva fino a pochi anni addietro, quando il professionista doveva solo accertare lo stato di fatto e non poteva ne' doveva pronunciarsi sulle cause, pena l'annullamento della ATP.

  Fonte dell'articolo www.claudio-ballicu.it  

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Il CTU deve anche apparire imparziale

Pubblicato il da infortunistica

I GRAVI MOTIVI dell'art. 196 c.p.c.

Fonte: Il CTU deve anche apparire imparziale - I GRAVI MOTIVI dell'art. 196 c.p.c.
(StudioCataldi.it)

 

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