Reato di fuga ex codice della strada

Pubblicato il da infortunistica

In tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189 del C.d.S., comma 6 – punito a titolo di dolo – ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente - idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso.

Con questi principi, ribaditi nella sentenza 12 ottobre-22 novembre 2011, n. 43019 la Corte di Cassazione, sezione IV penale, ha risolto un caso di incidente stradale. In particolare, nella fattispecie concreta un tassista aveva urtato con una certa violenza una motociclista che procedeva in senso inverso. La donna, nonostante l’urto, era riuscita a non cadere a terra e aveva inseguito il taxi raggiungendolo al semaforo successivo per chiedere spiegazioni al conducente, ricevendo, al contrario, una brusca risposta. Il tassista viene condannato dai giudici di merito in quanto colpevole del reato di inosservanza dell’obbligo di fermarsi.

 Il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto. 

 

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