Chi e' il Consulente Tecnico di Parte

Pubblicato il da infortunistica

Chi e' il Consulente Tecnico di Parte (CTP)?

 

Il Consulente Tecnico di Parte, o Perito Forense, e' una figura che va assumendo sempre maggiore importanza nei processi civili e penali, come si puo' ben vedere dalle cronache mass-mediatiche dei casi piu' eclatanti.

Nell'ambito del procedimento civile e penale emerge nettamente il ruolo ricoperto da questa figura professionale, le cui perizie rappresentano spesso la chiave di volta dell'intero dibattimento processuale.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio o Perito del Tribunale svolge infatti un importante ruolo, specialmente laddove l'esito della Causa e' legato alla corretta valutazione di aspetti di natura squisitamente tecnica.

Per queste ragioni, essere rappresentati da un Consulente Tecnico di Parte con capacita' e conoscenze adeguate e' condizione essenziale per vedere accolte le proprie tesi dal CTU, in primo luogo, e dal Giudice, allo scopo di giungere ad una sentenza favorevole.

Nel sistema processuale italiano vige, prevalentemente, il sistema accusatorio, che tende a mettere su un piano paritario di facolta' e diritti la posizione, pur sempre contrapposta, tra accusa e difesa davanti al giudice il quale si trova in una posizione super partes.

Attualmente ritroviamo questo sistema nel diritto processuale statunitense, a cui si e' ispirata la legge 397/2000, nonche' la riforma dell'art. 111 Cost. che ha introdotto il principio di parita' tra accusa e difesa attraverso il cosiddetto "giusto processo".

In tale contesto l'accusa e' incaricata di promuove l'azione penale nella fase pre-processuale e, su di essa, incombe la prova della reita', mentre l'avvocato della difesa tutela l'imputato mediante la contestazione delle prove della sua innocenza e attraverso la produzione di prove a discarico.

Infatti, caratteristica peculiare su cui e' incentrato il nostro sistema di procedura penale e' l'assenza di prove precostituite e l' oralita' della loro assunzione durante il dibattimento.

Quindi, a norma della legge 397/2000 (Disposizioni in materia di indagini difensive), il difensore ha facolta' di svolgere indagini, di natura investigativa e preventiva, a favore del proprio assistito nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo VI-bis del c.p.p.(Attivita' investigativa del difensore) dal momento in cui questi gli conferisce l'incarico professionale, che deve risultare da atto scritto, a norma dell'art. 327-bis c.p.p.

L'avvocato puo' conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attivita' investigativa, sia acquisendo notizie direttamente, sia incaricando un Investigatore Privato Autorizzato o un Consulente Tecnico di fiducia.

Ecco quindi aprirsi nuove opportunita' lavorative per queste due ultime figure professionali.

In particolare, il Consulente Tecnico di Parte, (CTP) e' l'esperto al quale una delle parti in causa conferisce l'incarico peritale, quale soggetto competente in uno specifico settore, ovvero nel ramo tecnico/scientifico pertinente alla causa stessa.

Il CTP ha anche il compito, nell'interesse di una delle parti, di affiancare il Consulente Tecnico di Ufficio, (CTU) nell'espletamento del suo incarico, formulando osservazioni a supporto o critica dei risultati ai quali il Perito del Giudice sara' giunto.

Mi sono riferito, a proposito dell'incarico professionale del CTP, a "una delle parti in causa" poiche' anche il P.M. e' una delle parti del processo e precisamente l'accusa. Come tale, ha facolta' di incaricare un suo Consulente di Parte.

Quando e a quale scopo le parti ricorrono alla prestazione professionale di un CTP?

Ovviamente quando si ravvisi la necessita' di una consulenza, riguardante la materia del contendere, fondata su particolari cognizioni tecnico-scientifiche di cui il consulente stesso ha accertata competenza, conoscenza e professionalita', esperienza e pratica.

In tale contesto e' fondamentale il rapporto di fiducia tra il committente e chi fornisce consulenza, fondato sulla notorieta' del perito o sui titoli accademici e professionali che egli possiede.

Certo, in questo contesto, il consulente non e' un mero raccoglitore di prove a carico/discarico. La consulenza tecnica, infatti, non e' un mezzo di prova, ma serve solo a chiarire i fatti indicati dalle parti.

E' sempre auspicabile che l'avvocato della difesa interagisca con il proprio Consulente Tecnico esprimendogli le sue necessita' legali, allo scopo di far coincidere al meglio l'elaborato peritale con gli aspetti di maggior rilevanza giuridica.

Il consulente o perito, dal canto suo, dovra' informarlo in che misura la verita' scientifica e le esigenze giuridiche possano coniugarsi, avviando cosi' uno scambio di vedute intorno alle esigenze reciproche.

In pratica l'avvocato ed il consulente trasmetteranno al Giudice la propria visione, parziale, dei fatti. Il Giudice a sua volta, nella ricerca della verita', incarichera', se lo ritiene opportuno, un suo esperto di fiducia, il Consulente o Perito d'Ufficio (CTU), che dovra' comunicargli, stavolta in modo imparziale, la sua visione dei fatti.

Al contrario del Consulente Tecnico d'Ufficio, il Consulente di Parte non e' tenuto a prestare giuramento ed ha ampia facolta' di accettare, rifiutare o rimettere l'incarico in ogni momento. E' inoltre esonerato dall'obbligo di cooperare con l'autorita' giudiziaria avendo liberta' di atti e prestazioni con il solo limite nel divieto di ostacolare illegittimamente l'attivita' del CTU.

 

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