Danno esistenziale

Pubblicato il da infortunistica

Ai fini della configurabilità e del risarcimento del danno non patrimoniale è opportuno identificare preliminarmente l'indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.). Tale attività interpretativa rende possibile successivamente una rigorosa analisi ed una rigorosa valutazione tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale).

La Suprema Corte con la sentenza in argomento confermativa del provvedimento della Corte di Appello di Potenza coglie l'occasione per fare il punto della situazione in merito alla configurabilità e liquidazione del danno esistenziale con puntuale dovizia di particolari.

Innanzitutto viene chiarita l'irrilevanza giuridica di singole voci di danno, come il danno arrecato alla serenità familiare, quello relativo alla vita di relazione o quello edonistico. Le stesse, difatti, a seguito di recenti interventi della giurisprudenza di legittimità (sentenze nn. 26972 e ss. dell'11 settembre del 2008) vengono tutte assorbite nel'ambito di quelle uniche componenti di danno non patrimoniale che sono date dal danno esistenziale e dal danno morale soggettivo.

Vengono, inoltre, forniti chiarimenti anche sulla concreta configurabilità del danno biologico inteso nella sua duplice accezione di danno biologico iure haereditatis (cioè direttamente riconducibile alla persona del defunto) non comprensivo del c.d. "danno tanatologico" (o da morte) qualora la morte coincida sostanzialmente (come nel caso di specie) con il momento dell'incidente e del danno biologico iure proprio che consiste in una "lesione medicalmente accertabile" della salute fisio-psichica del danneggiato non dimostrata nel caso in questione.

Ma indubbiamente la sentenza assume rilevanza per l'esaustivo esame compiuto dal giudice di legittimità sulla nozione di danno esistenziale, di danno morale e di danno biologico nonché sul conseguente aspetto risarcitorio del danno non patrimoniale.

La Suprema Corte riprendendo una sua precedente decisione (n. 8827/2003) ribadisce un concetto importante e cioè che nell'ottica della concezione unitaria della persona, la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali possa anche essere unica, senza una distinzione - bensì opportuna, ma non sempre indispensabile - tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica, ovvero quanto deve essere liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto (se una lesione dell'integrità psico-fisica venga riscontrata). Di conseguenza, quindi, non è illegittimo sostenere "che la liquidazione del danno biologico, di quello morale soggettivo e degli ulteriori pregiudizi risarcibili sia espressa da un'unica somma di denaro, per la cui determinazione si sia tuttavia tenuto conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo".

La stessa Corte di Cassazione con diverse pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e n. 8828), ha chiarito le complesse problematiche attinenti alla tutela risarcitoria del danno alla persona, prospettando, nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori, inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Nello specifico, quindi, per danno esistenziale deve intendersi "ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno". Lo stesso danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed ulteriore (propria del danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso. Di conseguenza mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.

Sino a tutto l'anno 2006, quindi, l'orientamento giurisprudenziale era già indirizzato nel senso della netta separazione, concettuale e funzionale, del danno biologico, del danno morale e del danno derivante dalla lesione di altri interessi costituzionalmente protetti.

Successivamente a seguito di ulteriori interventi giurisprudenziali della Suprema Corte (v. le sentenze del 2008) e principalmente a seguito della emanazione di due successivi provvedimenti normativi: il D.P.R. n. 37 del 2009 e il D.P.R. n. 191 del 2009, è diventata palese la volontà del legislatore di distinguere, morfologicamente prima ancora che funzionalmente, tra la "voce" di danno c.d. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro. Inoltre a parere della S.C. non esistono dubbi anche sull'autonomia del c.d. danno dinamico-relazionale inteso come danno parentale (predicabile pur in assenza di un danno alla salute).

In realtà la Suprema Corte, nella sentenza in argomento, invita ad una corretta lettura interpretativa dei propri provvedimenti del 2008 che dopo aver identificato l'indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.), consentono poi al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale).

Di conseguenza la stessa mancanza del "danno" (conseguenza dannosa) biologico, non esclude, peraltro, in astratto, la configurabilità di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un possibile danno "dinamico-relazionale", sia pur circoscritto nel tempo.

Fonte altalex.it (Altalex, 17 dicembre 2012. Nota di Michele Iaselli.)

 

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