Incidente stradale all'estero
Il cittadino italiano che abbia subito danni o lesioni in un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli verificatosi in uno Stato membro della Comunità Europea può domandare, in via stragiudiziale, il risarcimento alla società all'uopo designata in Italia dall'assicuratore straniero del responsabile civile (ex art. 153 comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private).
Ha altresì la facoltà di convenire in giudizio, con azione diretta sempre in Italia, l' assicuratore della responsabilità civile (RCA) del cittadino straniero.
Ciò è possibile nel caso in cui l'azione diretta sia prevista dal diritto nazionale (e in Italia lo è) e l'assicuratore abbia un domicilio nel Territorio dello Stato membro.
L'art. 154 del Codice delle Assicurazioni Private intitolato "Centro di Informazione Italiano" precisamente al comma 1;
- E' istituito presso l'ISVAP oggi IVASS il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'art.151.
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