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Sentenze relative all'Arbitratore

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Sentenze relative all’Arbitratore

Cass. N. 13954/2005

Con la clausola di arbitraggio, inserita in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, le parti demandano ad un terzo arbitratore la determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla. Il terzo arbitratore, a meno che le parti si siano affidate al suo mero arbitrio deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all’equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell’equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. Pertanto l’equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell’arbitrio sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, il che si verifica quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l’attività dell’arbitratore. Anche la perizia contrattuale, che ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che essa preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale, costituisce fonte di integrazione del contratto, ma essa si distingue dall’arbitraggio perché l’arbitro – perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere. Ne consegue che nel caso di perizia contrattuale va esclusa l’esperibilità della tutela tipica prevista dall’art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all’arbitraggio, in quanto presuppone l’esercizio di una valutazione discrezionale e di un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, inconciliabili con l’attività strettamente tecnica dell’arbitro-perito.

Cass. N. 24183/2004

In tema di arbitraggio, per stabilire quando la determinazione della prestazione da parte del terzo sia impugnabile per manifesta iniquità ai sensi dell’art. 1349 c.c., deve farsi riferimento, in mancanza di un criterio legale, al principio desumibile dall’art. 1448 c.c., sicché ricorre la manifesta iniquità in presenza di una valutazione inferiore alla metà di quella equa.

Cass. N. 858/1999

L’arbitratore, al quale sia stata affidata la determinazione della prestazione dedotta in contratto (art. 1349c.c.), può decidere secondo il suo criterio individuale, in quanto le parti hanno risposto piena fiducia nella sua correttezza ed imparzialità, oltre che nella sua capacità di discernimento. Il suo apprezzamento si sottrae, pertanto, ad ogni controllo nel merito della decisione e le parti possono impugnare la determinazione effettuata solo dimostrando che egli ha agito intenzionalmente a danno di una di esse. In tal caso (ed a differenza dell’ipotesi in cui la determinazione sia stata rimessa all’equo apprezzamento del terzo, nella quale l’iniquità manifesta che può giustificare l’impugnazione deve essere oggettiva) assume rilievo decisivo l’atteggiamento psicologico dell’arbitratore che, tradendo la fiducia conferitagli, si pieghi volontariamente ed in piena consapevolezza agli interessi di una delle parti, non essendo sufficiente che l’incarico non sia stato compiutamente eseguito e che le determinazioni siano prive di ragionevolezza.

Cass. N. 9070/1995

Con riguardo ad arbitrato irrituale, l’iniquità manifesta del lodo può rilevare, ai fini dell’impugnabilità del lodo per vizi della volontà contrattuale, solo in quanto costituisca espressione di lodo degli arbitri; mentre non è ad essa applicabile la disciplina dell’arbitraggio (art. 1349 c.c.), la quale è finalizzata alla tutela contro la rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte.

Cass. N. 3227/1995

Poiché il contratto preliminare ha come oggetto finale, mediato dalla prestazione del consenso al contratto definitivo, lo stesso oggetto di quest’ultimo, il deferimento ad un terzo della determinazione della prestazione non postula necessariamente un contratto definitivo, ben potendo le parti con il contratto preliminare assumere, per una qualsiasi ragione d’opportunità, l’obbligazione di concludere un contratto definitivo comportante prestazioni predeterminate da un terzo arbitratore e delle quali le parti stesse possano preventivamente, attraverso le impugnazioni previste dall’art. 1349 c.c., addirittura impedire l’effetto traslativo (nella specie, trattative di divisione ereditaria rimessa alla progettazione di un terzo).

Con tag Arbitraggio

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Servizio per ditte e imprese

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Servizio per ditte e imprese

Servizio per ditte e imprese

Di Gabriele Uberti - U.G. Studio di Consulenza Peritale offre a ditte e imprese il servizio di redazione del progetto di cui al D.M. 37/08 art.7 comma 2, nel particolare la ventilazione meccanica controllata.

La posa in opera del sistema di ventilazione, esempio, tubazione in polietilene alimentare, annegati nei massetti o nella parte strutturale dei solai oppure si nascondono in controsoffitti e controparti in base alle necessità.

Qualora, ditta o impresa non abbia le conoscenze per redigere l’elaborato tecnico dello schema dell’impianto secondo l’art. 7 comma 2 del D.M. 37/08.

Sotto un esempio di schema di progettazione.

Servizio: 1. Solo planimetria con impianto di ventilazione;

2. Il punto 1., più, calcolo necessario per il ricambio dell’aria.

Gabriele Uberti.

Impianto ventilazione meccanica

Impianto ventilazione meccanica

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Organizzazione della navigazione nelle acque marittime e interne

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Organizzazione della navigazione nelle acque marittime e interne

Di Gabriele Uberti – Le norme relative alla navigazione marittima si applicano in mare, nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra che, almeno per una parte dell’anno, comunicano liberamente con il mare.

L’amministrazione della navigazione mercantile e a uso privato in acque marittime e della nautica da diporto è attualmente di totale competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esso, concentrando le competenze statali in materia di organizzazione del sistema multimodale dei trasporti terrestri su strada e ferrovia, marittimi e aerei, ha definitivamente ereditato le funzioni svolte dal Ministero dei trasporti e della navigazione e, del Ministero della marina mercantile. Con la creazione di dell’ unico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quindi, è definitivamente avvenuta la concentrazione in capo ad’unica struttura di governo di tutte le competenze statali in materia di navigazione commerciale e, soprattutto di nautica da porto.

Inoltre, dipende dal Ministero il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è articolato in una struttura centrale ed una periferica. La prima fa capo al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, responsabile del coordinamento e del controllo di tutte le attività svolte dalle Capitanerie di porto e del coordinamento generale delle attività di ricerca e soccorso, per le quali si avvale della Centrale operativa. I controlli relativi alla sicurezza sulla navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le seguenti funzioni;

- ricerca e soccorso in mare;

- gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

- esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini su cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;

- rapporti con organismi nazionali e internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;

- coordinamento di attività, organizzazione e ispezione relative ai servizi delle Capitanerie di porto;

- impiego del personale delle Capitanerie di porto;

- predisposizione della normativa tecnica di settore;

- vigilanza e controlli operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti delle minacce.

Ai fini dell’amministrazione della navigazione marittima interna l’intero territorio nazionale, anche quello privo di affaccio al mare, è suddiviso in zone marittime, il ufficio è denominato Direzione marittima, cui è preposto un direttore marittimo. A sua volta, il territorio è suddiviso in:

- compartimenti, sempre con giurisdizione territoriale, il cui ufficio è denominato Capitaneria di porto, cui è preposto un capo del compartimento;

- circondari, con giurisdizione limitata alla costa, demanio marittimo e acque marittime, il cui ufficio è denominato Ufficio circondariale marittimo, cui è preposto un capo del circondario.

L’amministrazione della navigazione interna, mercantile e a uso privato, nelle acque interne è attualmente di competenza pressoché esclusiva delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione di ormai limitate funzioni relative al personale della navigazione e alle visite tecniche delle navi, non omogeneo tra le diverse regioni, occorre ormai fare esclusivo riferimento.

Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono stati istituiti Ispettorati di porto, funzionalmente corrispondenti alle capitanerie di porto per quanto attiene alle competenze previste dal Codice della navigazione, e Delegazioni di approdo, da questi dipendenti.

Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l’esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna è stato affidato talvolta ai comuni.

L’organizzazione e la disciplina dettagliata della sicurezza della navigazione e la polizia della navigazione interna nei porti è esercitata dal personale regionale corrispondente al Capo dell’ispettorato di porto, con ordinanze pubblicate nell’Albo dell’ufficio.

Gabriele Uberti

Fonte: Consulente automobilistico – Egaf.

Organizzazione della navigazione nelle acque marittime e interne
Organizzazione della navigazione nelle acque marittime e interne

Con tag Nautica

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L'art. 1349 c.c. norma di carattere generale

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

L'art. 1349 del c.c. come norma di carattere generale

di Gabriele Uberti - La distinzione tra equo apprezzamento e mero arbitrio emerge oggi esplicitamente dalla diversa disciplina che per ciascun criterio prevede l'articolo 1349 c.c., dedicato all'istituto dell'arbitraggio applicabile, come già visto in un articolo precedente link , a qualsiasi negozio giuridico, anche se la norma è collocata nel libro quarto del codice civile ed, in particolare, nell'ambito della disciplina generale dei contratti, a proposito dell'oggetto.

Al primo comma l'articolo 1349 c.c. stabilisce che - se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita ad un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.

La collocazione della norma ad applicare l'arbitraggio in fattispecie contrattuali, con specifico riferimento all' oggetto del contratto. Pertanto si rileva che l'oggetto del contratto rappresenta un elemento essenziale del negozio, strettamente necessario per l'esistenza e l'efficacia dello stesso.

L'oggetto del contratto viene quindi definito, come noto, la prestazione alla quale ci si obbliga quando si conclude un affare con altro soggetto, prestazione che può consistere nella consegna di una cosa o nel trasferimento di un diritto.

L'articolo 1346 c.c. stabilisce che l'oggetto del contratto deve essere anche determinato o determinabile. Si afferma in generale che il legislatore offre in merito alle parti la possibilità di scegliere tra due alternative:

1. ove sia possibile calcolare con certezza la quantità/qualità della prestazione, l'oggetto del contratto sarà definito determinato;

2. se, invece, si può lasciare la prestazione indeterminata o indefinita a patto che sussistano i criteri per una sua futura determinazione, effettuata dalle stesse parti o da un terzo, l'oggetto sarà definito come determinabile.

In tale seconda ipotesi si incontra la figura dell'arbitraggio, di fronte ad un contratto con oggetto indeterminato, ma al tempo stesso determinabile. E diventa, pertanto, necessaria quell'attività ulteriore affidata al terzo arbitratore che permette di integrare e completare il contratto es. il valore di una cosa.

Alla volontà di rinviare al terzo è necessario, infatti, aggiungere numerosi altri elementi tra i quali la clausola di arbitraggio, dalla quale deriva il rapporto tra le parti e il terzo.

Per. Gabriele Uberti

sito web link http://www.reteimprese.it/86142

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La figura giuridica dell'arbitratore

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

La figura giuridica dell'arbitratore e dell'arbitraggio

di Gabriele Uberti - L'articolo 1349 c.c., nel contesto normativo dell'oggetto del contratto, consente esplicitamente alle parti di attribuire ad un terzo il potere di determinare un requisito essenziale dell'oggetto del contratto sul quale non è stato ancora raggiunto l'accordo.

Il deferimento ad un terzo è chiamato arbitraggio ed il terzo è l'arbitratore, che opera la determinazione dell'oggetto del contratto nel senso che precisa il valore della prestazione o il valore del bene.

L'articolo 1349 c.c. introduce esplicitamente una norma di carattere generale che qualifica l'arbitraggio come lo strumento giuridico comunque ammesso nel sistema a prescindere da una specifica previsione normativa ed in qualsiasi negozio giurido,a prescindere dalla configurazione contrattuale.

La Cassazione ritiene, infatti, secondo un indirizzo da tempo uniforme che ".... nell'arbitraggio le parti demandano al terzo arbitratore la determinazione, in loro sostituzione, di uno o più elementi di un contratto concluso, ma incompleto ...".

Per. Gabriele Uberti

sito web link http://www.reteimprese.it/86142

Gabriele Uberti

Gabriele Uberti

La figura giuridica dell'arbitratore

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Norme sulla nautica da diporto

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Norme sulla nautica da diporto

di Gabriele Uberti - le leggi, i regolamenti ed i decreti ministeriali succedutisi nel tempo hanno formato un corpus juris autonomo rispetto alla normativa vigente in materia di navigazione mercantile.

Per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, ad essa possono essere adibite unicamente unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi), specificamente identificate.

Le principali norme che regolano la nautica da diporto sono:

- legge 8.7.2003, n. 172 Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

- Decreto Legislativo 18.7.2005, n. 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;

- Decreto Ministeriali 29.7.2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

Per. Gabriele Uberti

Fonte: Consulente automobilistico - egaf

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