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Danni da sinistro stradale

Pubblicato il da infortunistica

La materia del risarcimento danni da sinistri stradali è fonte continua a costante di spunti per la riflessione giuridica sostanziale e processuale è si rivela, così, costantemente affascinante.

A questo proposito, si evidenzia un’interessante sentenza del Giudice di Pace di Novara che, nell’accogliere la domanda attorea di risarcimento dei danni fisici formulata, rigetta sia l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, sia le contestazioni avversarie in merito alla non riconducibilità all’evento sinistrorso delle lesioni fisiche lamentate.

Le circostanze dell’evento sono tra le più classiche: il veicolo attoreo, fermo ad uno stop, viene tamponato a tergo da altro veicolo sopraggiungente.

Nonostante la dinamica dello scontro sia stata pacificamente ammessa dalle parti mediante compilazione e sottoscrizione congiunta del modello di constatazione amichevole di sinistro, e, per l’effetto, la responsabilità del medesimo risulti chiaramente ascrivibile in via esclusiva al veicolo tamponante, il responsabile civile del mezzo provvedeva al ristoro del solo danno materiale, ma non del danno fisico patito.

Stremata da mesi di falliti tentativi di contatto con il liquidatore e sconcertata da questa inspiegabile inerzia, la danneggiata decide di promuovere vertenza giudiziale, citando in giudizio i proprietari del mezzo ed il responsabile civile - per la condanna solidale - avanti il Giudice di Pace avente sede nel luogo della propria residenza – Novara - (si precisa che, trattandosi di controversia instaurata precedentemente al marzo 2012, non era necessario il tentativo di conciliazione.)

Si costituiva in giudizio il solo responsabile civile, contestando la competenza territoriale del giudice adito e la non riconducibilità all’evento dei danni fisici lamentati dall’attrice, essendosi la stessa recata al PS solo 4 giorni dopo il sinistro ed essendo la violenza dell’urto, rilevata con riferimento alle deformazioni subite da mezzo, incompatibile con esse.

Con riferimento alla carenza di competenza territoriale, il convenuto fondava la propria eccezione argomentando in merito alla non applicabilità, in caso di responsabilità extracontrattuale, dell’art. 20 c.p.c. nella parte in cui statuisce la competenza del foro in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita; individuava ,quindi, tra i fori alternativamente competenti, soltanto quelli di cui agli articoli 18 e 19 (relativi alla residenza dei proprietari del mezzo ed alla sede legale del R.C.), ovvero quello del luogo in cui l’incidente si è verificato.

Resisteva all’eccezione la difesa attorea con argomentazioni di ordine giurisprudenziale e normativo, in riferimento al quadro interno ed europeo (in merito a quest’ultimo punto, rimando alcontributo del Collega Michele Liguori).

In particolare, con riguardo alle argomentazioni giurisprudenziali che più di altre hanno incontrato l’interesse del Giudice, si è sostenuto che, in caso di fori concorrenti - cioè alternativamente competenti a conoscere di una certa questione - l’attore può scegliere quello ove radicare la causa:altrimenti detto, l’ordinamento consente all’attore di effettuare un’operazione di selezione che, mutuando un’espressione cara al diritto internazionale privato, ben potremmo definire di “forum shopping interno”.

Detta scelta è, evidentemente, basata su criteri di opportunità, anche economica, in relazione all’esigenza di contenere i costi derivanti dall’iniziativa processuale che, spesso, la vittima di incidente è costretta ad intraprendere a fronte della refrattarietà dimostrata dal responsabile civile alle richieste di risarcimento bonarie inviate.

Ciò premesso, ai fini di effettuare questa operazione di selezione, ben può l’attore fare riferimento anche all’art. 20 c.p.c. perché questa norma, che parla unicamente di obbligazioni, non può e non deve interpretarsi nel senso che essa distingua tacitamente tra obbligazioni ex contractu ed obbligazioni ex delicto stabilendo che, per le seconde, non valga il criterio dell’individuazione della competenza nel luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita, e ciò in applicazione del brocardoubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Nello stesso senso si è espressa la Cassazione che insegna come l’art. 20 c.p.c.

si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in causa di responsabilità aquilina il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambe i criteri di collegamento prevista dalla citata norma (quello del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (crf ex multis Cass. Ord. 8590/2002; Cass. 6626/2005).

Ciò premesso, la determinazione del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita ai sensi dell’ art. 20 c.p.c., passa attraverso un’operazione ermeneutica di qualificazione dell’obbligo sorto a seguito del sinistro: trattasi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro che, pertanto, deve adempiersi presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza ex art. 1182 comma 3 c.c.

In particolare, nell’esaminare la natura del debito dell’assicuratore della R.C. auto, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che:

in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada) verso il danneggiante ha per oggetto l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante assicurato, perché l’iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell’assicuratore (Cass. 10817/2004).

Nel caso in esame, dunque, dovendo l’obbligazione di pagamento essere eseguita presso il domicilio del creditore al momento della scadenza e trovandosi detto domicilio in Novara, essendo, inoltre, il valore della domanda stato contenuto nei limiti di competenza per valore del giudice adito, il Giudice di pace di Novara è competente a conoscere la questione.

Aderendo in toto alla tesi attorea sul punto, il GdP ha rigettato l’eccezione avversaria, confermando la propria competenza a conoscere della questione ed affermando che “l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta è infondata. L’art. 20 c.p.c. in tema di diritti di obbligazione prevede tra i fori alternativamente competenti, il foro del luogo ove il danno si è verificato e quello del luogo ove l’obbligazione deve essere adempiuta. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi dell’art. 1182 comma 3 c.c. l’obbligazione dovrà essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, vale a dire Novara, dove risiede l’attrice.

Trattandosi, dunque, di foro alternativo, il Giudice di pace di Novara è competente in quanto forum destinatae solutionis”.

Venendo ora, al profilo del merito, il responsabile civile ha sostenuto la non riconducibilità al sinistro delle conseguenze lesive lamentate dall’attrice dichiarando, in particolare, che la stessa avrebbe potuto, al massimo, subire un semplice “colpo di frusta”, ma non anche una lesione alla spalla.

Resisteva la difesa attorea chiedendo l’ammissione di prova testimoniale in ordine alla posizione assunta dell’attrice al momento dell’impatto: ella si trovava alla guida del mezzo, con la cintura di sicurezza allacciata sporta in avanti per verificare l’eventuale sopraggiungere di veicoli e con la mano destra appoggiata sul cambio”: da questa posizione di partenza, è evidente, tutto il peso del corpo risultava sbilanciato in avanti sulla spalla destra che, a seguito dell’urto, ha fatto da leva.

Ciò spiega perché questa zona è stata maggiormente interessata dalle conseguente del sinistro.

Ammessa la prova, il teste confermava la circostanza.

Alla luce di ciò, si chiedeva quindi che, nella formulazione del quesito medico-legale, il Giudice indicasse, tra i parametri da valutarsi a cura del nominando CTU, anche la posizione assunta dal conducente del veicolo tamponato al momento dell’urto.

Dalla relazione peritale emergeva che, alla luce della deposizione testimoniale e delle documentazione in atti, il trauma da contraccolpo alla spalla destra risulta compatibile con la dinamica riferita, non essendo escludibile a priori che la lesione alla spalla destra si possa essere manifestata inizialmente in occasione del sinistro stradale subito, a nulla valendo che l’attrice si fosse recata al PS solo alcuni giorni dopo l’impatto e che in detta sede fosse stata diagnosticata la sola distorsione del rachide.

Su queste premesse, il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento, liquidando il danno in base delle risultanze peritali.link

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Modifiche all'art. 115 del Codice della Strada

Pubblicato il da infortunistica

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POUZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

 

300/A/3670/12/101/3/3/9 del 14/05/2012

OGGETTO: Art. 16 Legge 29 luglio 2010, n. 120, modifiche all'alti colo 115 del Codice della Strada in materia di guida accompagnata.


Come è noto, l'articolo 16 della Legge 29 luglio 20 IO, n. 120, nell'integrare l'articolo 115 del C.d.S., con i commi dall'1-
bisall'1-septies, ha introdotto nel nostro ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida di catcgolia A1, al fine di far acquisire loro una maggiore esperienza di guida prima di 0ttenere il rilascio della patente di categoria B.

 

Leggi il testo integrale della circolare

 

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Contrassegno invalidi

Pubblicato il da infortunistica

Cassazione penale , sez. II, sentenza 02.02.2012 n° 4490

Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che si limiti ad esporre sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trovi a bordo del veicolo, al fine di accedere all’interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano, in assenza di comportamenti idonei a trarre in errore, sul suo stato di falso invalido, il personale preposto all’accertamento e controllo.

(*) Riferimenti normativi: art. 494 c.p.art. 188, co. 4 CdS.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE


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www.infortunisticaramielementari.it

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Contenuto della richiesta risarcitoria

Pubblicato il da infortunistica

Corte Costituzionale , sentenza 03.05.2012 n° 111

In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, come noto, l’art. 145 Cod. Ass. Priv. subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 148”.

L’art. 148, in particolare, prevede che la richiesta di risarcimento

1) deve contenere:

  • l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;

  • la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;

2) deve essere accompagnata:

  • dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite;

  • da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;

  • dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Una richiesta risarcitoria che non risponda a tutti i requisiti formali di indicazione, descrizione e allegazione richiesti dall’art. 148, presenta un vizio di contenuto di per sé idoneo ad impedire il decorso dello spatium deliberandi previsto dall’art. 145 e determina, pertanto, l’improponibilità dell’azione risarcitoria e della domanda giudiziale.

Lo ha confermato la Corte Costituzionale nella sentenza 3 maggio 2012, n. 111 in cui la Consulta ha inteso precisare che l’istituto dell’improponibilità della domanda così inteso, rigorosamente risultante dal combinato disposto degli artt. 145 co. 1 e 148 co. 2 C.d.S., è pienamente conforme al dettato della Costituzione e della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Secondo i Giudici, l’onere di conformazione della richiesta risarcitoria non menoma in alcun modo, né sul piano sostanziale né sul piano processuale, la tutela del danneggiato, ma al contrario, ponendosi in rapporto funzionale con l’obbligo – posto dalla medesima normativa a carico dell’assicuratore – di formulare una congrua offerta risarcitoria in tempi prestabiliti – ha la funzione di rafforzare le possibilità di difesa offerte al danneggiato.

L’onere di diligenza preteso dal danneggiato, in altri termini, si raccorda coerentemente con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore.

La Corte Costituzionale, per altro verso, evidenzia come la previsione normativa in esame – in ogni caso – non produce alcuna restrizione di tutela sul piano sostanziale, essendo destinata ad esaurire completamente i suoi effetti sul piano processuale. La declaratoria di improponibilità dell’azione ex artt. 145 e 148 Cod. Ass. Priv., infatti, non preclude al danneggiato la possibilità di riproporre la domanda risarcitoria, nel rispetto delle predette disposizioni ed entro i termini di prescrizione del diritto, curando di sottolineare che, trattandosi di pronuncia di rito, la domanda dichiarata improponibile interrompe i termini di prescrizione, che però iniziano subito a decorrere nuovamente, senza che possa realizzarsi l’effetto “interruttivo/sospensivo” previsto dall’art. 2945 co. 2 c.c.

I principi giuridici autorevolmente espressi in Corte Costituzionale 3 maggio 2012, n. 111 sono destinati ad incidere sensibilmente sugli orientamenti della giurisprudenza di merito, in special modo dei giudici di pace, quotidianamente chiamata a decidere sulle eccezioni di improponibilità sollevate dalle compagnie di assicurazione e, molto spesso, propensi a fare propria un’interpretazione piuttosto elastica e non formalistica dei precetti normativi in esame.

In questa prospettiva, non va sottovalutato che la Consulta, nella fattispecie, ha deciso la questione di legittimità con una “semplice” sentenza di rigetto, non ricorrendo allo strumento della sentenza interpretativa.

I Giudici costituzionali, in parole povere, hanno ritenuto:

a) che l’art. 145 co. 1 Cod. Ass. Priv., letto in combinato disposto con il successivo art. 148 co. 2, debba essere interpretato secondo il significato letterale delle norme, nel senso che la violazione dell’onere di conformazione della richiesta risarcitoria a tutti i requisiti formali richiesti comporta l’improponibilità della domanda giudiziale;
b) che la disposizione, così rigorosamente interpretata, non contrasta con principi di rango costituzionale.link
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Uomo muore in un incidente stradale, condannate Anas e Provincia

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Devono risarcire la famiglia per oltre 750mila euro

 

CATANZARO - Il giudice Gustavo Danise, della sezione civile del tribunale di Lamezia Terme, ha condannato l'Anas e la Provincia di Catanzaro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per oltre 750 mila euro complessivi, da liquidarsi nei confronti dei familiari di un uomo deceduto in un incidente stradale avvenuto nel 2008 sul cavalcavia lungo la strada provinciale 99 nei pressi del Bastione di Malta a Lamezia Terme. La notizia è riportata dal quotidiano CalabriaOra. Il giudice, previo accertamento della responsabilità concorrente, nella misura del 50% dell'uomo deceduto da un lato e dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro e dell'Anas, in solido tra loro, dall'altro, nella causazione del sinistro del 25 marzo 2008, ha accolto la domande di risarcimento dei familiari. Secondo la ricostruzione dell'incidente, l'uomo, a bordo di una Volkswagen Lupo, ha perso il controllo del mezzo sul cavalcavia che sovrasta l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, a causa delle pessime condizioni manutentive e strutturali della carreggiata e impattava contro l'autocarro Fiat Iveco che viaggiava in senso opposto.

 

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Usa, piu' incidenti under 18 a volante con under 21 a bordo

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La probabilità, per ogni chilometro di guida, per un guidatore di 16 o 17 anni di perdere la vita in un incidente aumenta in proporzione alla presenza di passeggeri giovani presenti nel veicolo. E' il risultato di uno studio condotto negli stati Uniti dalla AAA Foundation for Traffic Safety di Chicago, che mostra l'associazione tra il numero e l'età dei passeggeri presenti a bordo del veicolo e il rischio che un guidatore adolescente muoia in un incidente stradale. Il rapporto ha rivelato che, rispetto alla guida senza passeggeri, il rischio di mortalità con un guidatore di 16 o 17 anni alla guida aumenta del 44 per cento durante il trasporto di un passeggero più giovane di 21 anni e senza passeggeri anziani.

Raddoppia durante il trasporto di due passeggeri di età inferiore ai 21 anni e quadruplica con tre o più passeggeri di età inferiore ai 21 anni. Con un passeggero di 35 anni o più a bordo, invece, il rischio di morte di un pilota adolescente si riduce del 62 per cento e del 46 per cento si riduce il rischio di coinvolgimento in qualsiasi incidente riferito dalla polizia Un dato che evidenzia l'influenza protettiva che i genitori e gli altri adulti hanno in automobile. In sostanza il rapporto evidenzia che il trasporto di passeggeri giovani, sotto i 21 anni, è un fattore di rischio per i guidatori di 16 e 17 anni.

In particolare, la AAA Foundation ha rilevato che in Illinois, tra il 2006 e il 2010, ci sono stati 273 incidenti mortali che hanno coinvolto un guidatore di 16-17 anni. Di questi incidenti, 141 (pari al 52 per cento) sono incidenti mortali avvenuti quando almeno un altro passeggero minore di 21 anni era nella macchina con al volante un adolescente. Questo numero è sceso a 21 (pari a 8 per cento) quando vi era almeno un passeggero oltre i 21 anni con il guidatore adolescente.

Il collegamento tra il trasporto dei passeggeri giovani e il maggior rischio di incidenti fatali è chiaro, e porre i limiti appropriati è parte fondamentale del rilascio delle patenti di guida, ha detto Beth Mosher, direttore degli affari pubblici per la AAA di Chicago. Limitando il numero di passeggeri tra 16 e 17 anni che gli automobilisti adolescenti possono avere in macchina, può aiutarli a rimanere concentrati sulla strada e acquisire l'esperienza necessaria per guidare in sicurezza''.

 

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Schema impianto riscaldamento piscina con caldaia

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Per informazioni

e-mail splafenice@outlook.it

Per. Gabriele Uberti

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