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Codice della Strada

Pubblicato il da infortunistica

Altre modifiche in arrivo
Riguarderanno il contrassegno per i veicoli al servizio dei disabili, la carta di circolazione dei veicoli e la targatura dei rimorchi
Se ne parlava da giorni!
Ancora modifiche al Codice della Strada in arrivo dopo la riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi lo scorso 25 maggio.
Infatti, in detta riunione, fra gli altri, il Governo  ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un provvedimento di modifica del regolamento di esecuzione del Codice della strada, prevedendo l’adozione di un modello unico di contrassegno per i disabili conforme al modello comunitario, che garantisca adeguatamente la riservatezza degli interessati. La normativa risponde all’attesa delle principali associazioni delle categorie tutelate.
Ma non basta!
Cambieranno anche le norme che regolano la proprietà dei veicoli.
Il Consiglio dei Ministri, nella stessa seduta, ha approvato un ulteriore schema di regolamento che prevede l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di utilizzo del veicolo per periodi superiori a 30 giorni da parte di soggetti diversi dai proprietari.
Lo scopo è quello di rendere maggiormente efficace l’applicazione delle sanzioni a carico dei soggetti che sono in concreto i veri responsabili delle infrazioni. 
Infine, il Governo darà piena attuazione alla norme europee che riguardano l’immatricolazione dei rimorchi. Sarà definitivamente abolita la cosiddetta targa ripetitrice e, che d’ora in poi, i rimorchi saranno soggetti alla normale targatura ordinaria prevista per tutti gli altri veicoli.

 

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Guida in stato di ebbrezza: senza test si può evitare il reato

Pubblicato il da infortunistica

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 14.05.2012 n° 18134

 

Guida in stato di ebbrezza: nella eventualità che non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi meno grave, ormai depenalizzata.

Così la Cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza del 14 maggio 2012, n. 18134.

Nella fattispecie oggetto di controversia un uomo veniva condannato (sia in primo che in secondo grado) in quanto “aveva guidato in stato di ebbrezza e si era, altresì, rifiutato di sottoporsi all’alcool test”.

Reati unificati (vincolo della continuazione) con condanna ad un mese di arresto, nonché €. 900,00 di ammenda e sospensione della patente di guida (per un mese).

Il soggetto ricorre in Cassazione giudicando gli elementi sintomatici rilevati non atti alla dimostrazione della sussistenza dello stato di ebbrezza.

I giudici di legittimità, con la sentenza de qua, hanno ritenuto entrambi i fatti ascritti all’imputato non previsti quali reato.

E’ vero, sostiene la Corte, che lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, ma è altrettanto vero che qualora non risulti possibile stabilire con precisione se il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 g/l, il trasgressore dovrà ritenersi responsabile, in base al principio del favor rei, della ipotesi meno grave (depenalizzata).

Nella decisione in commento si legge testualmente che “...Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis le più recenti pronunzie: Sez. 4, n. 28787 del 2011; Sez. 4, n. 43017 del 2011) quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcoolemico era superiore al limite di 0,8 gr./l. il trasgressore doveva ritenersi responsabile, In nome del principio del favor rei, dell'ipotesi meno grave (fascia A), attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120. Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e testé descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 186 cod. strada”.

Oltre ogni ragionevole dubbio!

Pertanto, la Corte annullano senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto nel caso concreto gli elementi sintomatici non “permettono di individuare un preciso grado di etilemia”.

 

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Fine dei guardrail assassini

Pubblicato il da infortunistica

Nei prossimi giorni al Parlamento europeo si parlerà di un progetto transnazionale per lo sviluppo della sicurezza stradale e l'impianto a breve di nuove e moderne strutture studiate “ad hoc” per garantire la totale protezione ed incolumità degli utenti sulle due ruote.
Da tempo in Italia molte associazioni tra le quali l’AMI(Associazione Motociclisti Incolumi) si battono quotidianamente, ma finora con scarsissimo esito ed eco contro i “guardrail assassini”, parliamo di quelle strutture totalmente inadeguate, progettate e messe in posa ormai decenni fa (divenute nel frattempo pericolose ed obsolete, ndr) per la sicurezza dei veicoli a quattro ruote, ma che provocano, ahinoi, spesso e volentieri stragi di motociclisti e loro passeggeri. Quello della obsolescenza e dell'inadeguatezza di molte strutture per la “safety & security” stradale delle quattro come delle due ruote, lungo arterie viarie, primarie e secondarie è un problema non solo nostro, ma avvertito in tutta Europa.
Però, a differenza dell'Italia, alcune nazioni, evidentemente più sensibili al tema della sicurezza stradale delle due ruote, come Svezia, Francia, Portogallo e Spagna, provano attivamente a risolvere il problema, adottando dei sistemi alternativi studiati per proteggere maggiormente, quelli che di protezione e di “voce” in capitolo e su strada, ne hanno sempre avuta poca, i motociclisti. Grazie alle “pressioni” di diversi eurodeputati prossimamente presso la sede del Parlamento a Bruxelles si terrà anche la mostra Barriere stradali di sicurezza per i motociclisti, una necessità urgente in Europa” su come proteggere efficacemente gli utenti della strada più vulnerabili migliorando gli standard delle barriere stradali. L'evento mostrerà per la prima volta, un prototipo di sistema di “tenuta” progettato per garantire una maggiore protezione ai centauri ed affronterà il tema della pericolosità delle odierne strutture nei confronti degli utenti della strada che circolano in moto e scooter. E' risaputo infatti che i guardrail montati sulla stragrande maggioranza della rete viaria europea, non sono stati prodotti, né tantomeno testati, prendendo in esame le “drammatiche” conseguenze prodotte a seguito di forti impatti o di gravi sinistri su moto e motociclisti. I pali di sostegno e le lamiere degli attuali guardrail rappresentano degli implacabili killer in caso di urto frontale o laterale. Non sono rari i casi in cui sfortunati centauri vengono letteralmente falciati e sfigurati dalle lamiere dei guardrail che invece dovevano proteggerli. I dati raccolti a livello europeo fanno rabbrividire, indicando una percentuale compresa tra l'8% e il 16% di vittime causate tra i motociclisti proprio dai guardrail assassini. Il progetto Smart Road Restraint Systems, finanziato dalla Commissione europea, sarà sviluppato tenendo finalmente conto e memoria soprattutto della sicurezza e della incolumità degli utenti sulle due ruote. Le nuove “barriere intelligenti” apporteranno diversi ed importanti miglioramenti agli attuali guardrail stradali standard, saranno altresi in grado di offrire soluzioni concrete alla sicurezza dei motociclisti nell'assorbimento degli urti più comuni e diffusi. La recente decisione della Svezia di avviare l'installazione barriere “salva motociclisti” nei luoghi ritenuti più pericolosi, seguita da diversi altri paesi (tranne il nostro, ndr), dimostra che c'è ancora molto da lavorare per migliorare infrastrutture e la sicurezza stradale a livello locale e globale. Esiste sicuramente il bisogno di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione, con l'aiuto dell'UE, promuovendo attivamente politiche coordinate a livello nazionale e locale per garantire la disponibilità di barriere salvavita più sicure ed adeguate alla portata del traffico moderno, per una vera mobilità consapevole del nuovo millennio. Quindi le soluzioni al problema, ci sono ma se poi non saranno solleciti e sollecitati gli interventi dei governi dei vari paesi, necessari per l'installazione “in situ” di tali strutture, sulla strada i nostri centauri continueranno a cadere e morire senza giusta causa. 

 

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TERMOTECNICA

Pubblicato il da infortunistica

ARTICOLI SCARICABILI GRATUITAMENTE IN PDF

 

. LA CULTURA DI UNA CORRETTA GESTIONE DELL'ENERGIA

http://www.latermotecnica.net/newsletter/termotecnica/Maggio_2012/07-08_Editoriale.pdf

 

. STRATEGIA ENERGETICA: UNA PREMESSA

http://www.latermotecnica.net/articolo.asp?id=20120510002

 

.LA DETERMINANTE DELL'ENERGIA

http://www.latermotecnica.net/articolo.asp?id=20120510003

 

. GESTIONE IMPIANTI TERMICI E COGENERATIVI. TESTO 350 HVAC KIT ANALIZZATORE DI GAS DI COMBUSTIONE

http://www.latermotecnica.net/newsletter/termotecnica/Maggio_2012/58_Vetrina_Testo.pdf

 

. NUOVO MODULO FOTOVOLTAICO TRASPARENTE REN 140P-TR DI RENERGIES ITALIA

http://www.latermotecnica.net/newsletter/termotecnica/Maggio_2012/59_Vetrina_Renergies.pdf

 

.ALTA EFFICIENZA ENERGETIVA CON LE POMPE DI CALORE

http://www.latermotecnica.net/newsletter/termotecnica/Maggio_2012/42-45_AeD_Clivet.pdf

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Definizione e classificazione degli Impianti termici

Pubblicato il da infortunistica

Gli impianti termici sono tutti gli impianti nei quali avviene uno scambio di calore tra una sorgente di calore ed un fluido; tale scambio si può realizzare direttamente o indirettamente rispettivamente se avviene tra un generatore ed un fluido da riscaldare oppure in uno scambiatore tra due fluidi chiamati primario e secondario. Più precisamente il DPR 412/93 definisce impianti termici come impianti tecnologici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari.

Gli impianti termici possono essere classificati in base al tipo di utilizzazione definita dalla destinazione:

  • Riscaldamento ambienti

  • Acqua calda per servizi

  • Riscaldamento e srvizi

  • Ambienti di ritrovo pubblico

  • Ambienti industriali

  • Altri

Le classi di potenzialità dei generatori di calore sono 5 e secondo la classe d'appartenenza ogni generatore di calore deve rispondere a specifiche norme legislative e tecniche.

  • Fino a 35 KW (30.000 Kcal/h)

  • Da 35 a 116 KW (da 30.000 Kcal/h a 100.000 Kcal/h)

  • Da 116 a 350 KW (da 100.000 Kcal/h a 300.000 Kcal/h)

  • Da 350 a 1162 KW (da 300.000 Kcal/h a 1.000.000 Kcal/h)

  • Oltre 1162 KW (Oltre 1.000.000 Kcal/h)

I locali in cui si trovano le centrali termiche con potenzialità compresa tra i 35 KW ed i 116 KW, sono soggetti ai disposti legislativi di competenza del Ministero degli Interni.I locali in cui sono ubicate le centrali termiche con potenzialità maggiore di 116 KW, sono soggetti,oltre che ai disposti legislativi di competenza del Ministero degli Interni anche al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) da parte del Comando dei VVF.

 

100 0762

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Il colpo di frusta non è più risarcito FALSO

Pubblicato il da infortunistica

Con il decreto legge sulle “liberalizzazioni” è entrata in vigore la NUOVA NORMATIVA per il risarcimento dei danni causati da incidenti stradali.

 

Finalmente tutte le persone che hanno subìto lesioni personali, anche di lieve entità,saranno risarcite, documentando le lesioni stesse, con visite mediche ed esami diagnostici.

 

Per ottenere il risarcimento dei danni che hai subìto, rivolgiti con fiducia al Patrocinatore Stragiudiziale Gabriele Uberti.

 

100 0762

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Le domande più frequenti sugli impianti di riscaldamento 1 parte

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

 

  1. Che cosa si intende per impianto termico:

Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti di una o più unità immobiliari, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente,ove esistenti,i sistemi di produzione,distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti unifamiliari di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti apparecchi quali: quali stufe,caminetti,radiatori individuali,scaldacqua unifamiliari.

 

  1. Perchè è necessario effettuare controlli regolari sugli impianti:

Il fine principale della legge è quello di ottimizzare il rendimento degli impianti termici e di conseguenza il consumo di energia,perchè in questo modo sarà possibile diminuire l'inquinamento ambientale e migliorare la qualità di vita. E' infatti provato che una buona manutenzione può migliorare il rendimento delle caldaie civili, con una corrispondente riduzione sia dei consumi, sia dell'inquinamento atmosferico e con una sensibile diminuzione delle emissioni d'ossido di carbonio ed ossidi di azoto una buona manutenzione inoltre influisce positivamente anche sulle condizioni di sicurezza dell'impianto.

 

  1. Le Sanzioni:

Il responsabile dell'impianto termico (proprietario,occupante,amministratore o terzo abilitato) che non ottemperi a quanto prescritto dalle norme relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria è punito con la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28 (art. 34 comma 5 della legge n.10 del 09/01/1991).

 

  1. La compilazione del libretto di centrale o di impianto:

La compilazione iniziale del libretto, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per gli impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio,previo rilevamento dei parametri di combustione dalla ditta installatrice che è in grado di verificare la sicurezza e funzionalità nel suo complesso.

In seguito alle disposizioni del D.M. Del 3 marzo 2003 tutti i libretti di centrale e di impianti devono essere sostituiti con i nuovi libretti di impianto e di centrale da settembre 2003, per gli impianti di nuova costruzione l'installatore, per gli impianti esistenti al 01/09/2003 il manutentore provvederanno a compilare i nuovi libretti ed inviare alla Provincia la prima pagina di detti libretti insieme all'allegato H ove sono riportati i dati di tipo amministrativo e i dati del controllo tecnico periodico effettuato sul generatore di calore.

 

  1. Impianto termico inattivo:

L'impianto termico non è attivo quando è disattivato con opere che non consentono di farlo funzionare ( distacco dalla rete di alimentazione del combustibili, ecc.) in questo caso il proprietario non deve rispettare nessun obbligo previsto da D.P.R. 412/93 fino all'eventuale riattivazione.

 

riscaldamento_condominio1.jpg

Per informazioni

e-mail splafenice@outlook.it

Per. Gabriele Uberti

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Danni da sinistro stradale

Pubblicato il da infortunistica

Giudice di Pace Novara, sentenza 30.04.2012

La materia del risarcimento danni da sinistri stradali è fonte continua a costante di spunti per la riflessione giuridica sostanziale e processuale è si rivela, così, costantemente affascinante.

A questo proposito, si evidenzia un’interessante sentenza del Giudice di Pace di Novara che, nell’accogliere la domanda attorea di risarcimento dei danni fisici formulata, rigetta sia l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, sia le contestazioni avversarie in merito alla non riconducibilità all’evento sinistrorso delle lesioni fisiche lamentate.

Le circostanze dell’evento sono tra le più classiche: il veicolo attoreo, fermo ad uno stop, viene tamponato a tergo da altro veicolo sopraggiungente.

Nonostante la dinamica dello scontro sia stata pacificamente ammessa dalle parti mediante compilazione e sottoscrizione congiunta del modello di constatazione amichevole di sinistro, e, per l’effetto, la responsabilità del medesimo risulti chiaramente ascrivibile in via esclusiva al veicolo tamponante, il responsabile civile del mezzo provvedeva al ristoro del solo danno materiale, ma non del danno fisico patito.

Stremata da mesi di falliti tentativi di contatto con il liquidatore e sconcertata da questa inspiegabile inerzia, la danneggiata decide di promuovere vertenza giudiziale, citando in giudizio i proprietari del mezzo ed il responsabile civile - per la condanna solidale - avanti il Giudice di Pace avente sede nel luogo della propria residenza – Novara - (si precisa che, trattandosi di controversia instaurata precedentemente al marzo 2012, non era necessario il tentativo di conciliazione.)

Si costituiva in giudizio il solo responsabile civile, contestando la competenza territoriale del giudice adito e la non riconducibilità all’evento dei danni fisici lamentati dall’attrice, essendosi la stessa recata al PS solo 4 giorni dopo il sinistro ed essendo la violenza dell’urto, rilevata con riferimento alle deformazioni subite da mezzo, incompatibile con esse.

Con riferimento alla carenza di competenza territoriale, il convenuto fondava la propria eccezione argomentando in merito alla non applicabilità, in caso di responsabilità extracontrattuale, dell’art. 20 c.p.c. nella parte in cui statuisce la competenza del foro in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita; individuava ,quindi, tra i fori alternativamente competenti, soltanto quelli di cui agli articoli 18 e 19 (relativi alla residenza dei proprietari del mezzo ed alla sede legale del R.C.), ovvero quello del luogo in cui l’incidente si è verificato.

Resisteva all’eccezione la difesa attorea con argomentazioni di ordine giurisprudenziale e normativo, in riferimento al quadro interno ed europeo (in merito a quest’ultimo punto, rimando al contributo del Collega Michele Liguori).

In particolare, con riguardo alle argomentazioni giurisprudenziali che più di altre hanno incontrato l’interesse del Giudice, si è sostenuto che, in caso di fori concorrenti - cioè alternativamente competenti a conoscere di una certa questione - l’attore può scegliere quello ove radicare la causa:altrimenti detto, l’ordinamento consente all’attore di effettuare un’operazione di selezione che, mutuando un’espressione cara al diritto internazionale privato, ben potremmo definire di “forum shopping interno”.

Detta scelta è, evidentemente, basata su criteri di opportunità, anche economica, in relazione all’esigenza di contenere i costi derivanti dall’iniziativa processuale che, spesso, la vittima di incidente è costretta ad intraprendere a fronte della refrattarietà dimostrata dal responsabile civile alle richieste di risarcimento bonarie inviate.

Ciò premesso, ai fini di effettuare questa operazione di selezione, ben può l’attore fare riferimento anche all’art. 20 c.p.c. perché questa norma, che parla unicamente di obbligazioni, non può e non deve interpretarsi nel senso che essa distingua tacitamente tra obbligazioni ex contractu ed obbligazioni ex delicto stabilendo che, per le seconde, non valga il criterio dell’individuazione della competenza nel luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita, e ciò in applicazione del brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Nello stesso senso si è espressa la Cassazione che insegna come l’art. 20 c.p.c.

si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in causa di responsabilitàaquilina il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambe i criteri dicollegamento prevista dalla citata norma (quello del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (crf ex multis Cass. Ord. 8590/2002; Cass. 6626/2005).

Ciò premesso, la determinazione del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita ai sensi dell’ art. 20 c.p.c., passa attraverso un’operazione ermeneutica di qualificazione dell’obbligo sorto a seguito del sinistro: trattasi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro che, pertanto, deve adempiersi presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza ex art. 1182 comma 3 c.c.

In particolare, nell’esaminare la natura del debito dell’assicuratore della R.C. auto, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che:

in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada) verso il danneggiante ha per oggetto l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante assicurato, perché l’iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell’assicuratore (Cass. 10817/2004).

Nel caso in esame, dunque, dovendo l’obbligazione di pagamento essere eseguita presso il domicilio del creditore al momento della scadenza e trovandosi detto domicilio in Novara, essendo, inoltre, il valore della domanda stato contenuto nei limiti di competenza per valore del giudice adito, il Giudice di pace di Novara è competente a conoscere la questione.

Aderendo in toto alla tesi attorea sul punto, il GdP ha rigettato l’eccezione avversaria, confermando la propria competenza a conoscere della questione ed affermando che “l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta è infondata. L’art. 20 c.p.c. in tema di diritti di obbligazione prevede tra i fori alternativamente competenti, il foro del luogo ove il danno si è verificato e quello del luogo ove l’obbligazione deve essere adempiuta. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi dell’art. 1182 comma 3 c.c. l’obbligazione dovrà essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, vale a dire Novara, dove risiede l’attrice.

Trattandosi, dunque, di foro alternativo, il Giudice di pace di Novara è competente in quanto forum destinatae solutionis.

Venendo ora, al profilo del merito, il responsabile civile ha sostenuto la non riconducibilità al sinistro delle conseguenze lesive lamentate dall’attrice dichiarando, in particolare, che la stessa avrebbe potuto, al massimo, subire un semplice “colpo di frusta”, ma non anche una lesione alla spalla.

Resisteva la difesa attorea chiedendo l’ammissione di prova testimoniale in ordine alla posizione assunta dell’attrice al momento dell’impatto: ella si trovava alla guida del mezzo, con la cintura di sicurezza allacciata sporta in avanti per verificare l’eventuale sopraggiungere di veicoli e con la mano destra appoggiata sul cambio”: da questa posizione di partenza, è evidente, tutto il peso del corpo risultava sbilanciato in avanti sulla spalla destra che, a seguito dell’urto, ha fatto da leva.

Ciò spiega perché questa zona è stata maggiormente interessata dalle conseguente del sinistro.

Ammessa la prova, il teste confermava la circostanza.

Alla luce di ciò, si chiedeva quindi che, nella formulazione del quesito medico-legale, il Giudice indicasse, tra i parametri da valutarsi a cura del nominando CTU, anche la posizione assunta dal conducente del veicolo tamponato al momento dell’urto.

Dalla relazione peritale emergeva che, alla luce della deposizione testimoniale e delle documentazione in atti, il trauma da contraccolpo alla spalla destra risulta compatibile con la dinamica riferita, non essendo escludibile a priori che la lesione alla spalla destra si possa essere manifestata inizialmente in occasione del sinistro stradale subito, a nulla valendo che l’attrice si fosse recata al PS solo alcuni giorni dopo l’impatto e che in detta sede fosse stata diagnosticata la sola distorsione del rachide.

Su queste premesse, il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento, liquidando il danno in base delle risultanze peritali.

 

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