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Legge 210/92

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Legge 210/ 92

Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale, 6 Marzo, n. 55)

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni.

Articolo 1

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. L’indennizzo di cui al comma 1spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico – fisica conseguenti a infezioni contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatite post-trasfusionali.

4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, sia siano sottoposte a vaccinazione che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

Articolo 2

1. L’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

2. L’indennizzo di cui al comma 1, integrato dall’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell’indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

Articolo 3.

1. I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l’indicazione dei dati relativi all’evento trasfusionale o all’emoderivato, nonché la data dell’avvenuta infezione da HIV.

4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 2, comma 3, è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso.

Per le infezioni da HIV alla domanda è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l’indicazione dei dati relativi all’evento trasfusionale o all’emoderivato, nonché la data dell’avvenuto decesso.

5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all’art. 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.

6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.

7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione prevista dall’art. 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 4

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.

3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio.

4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Articolo 5

1. Avverso il giudizio della commissione di cui all’art. 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. IL ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.

2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della Sanità, sentito l’ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.

3. E’ facoltà del ricorrente esperire l’azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

Articolo 6

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l’interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della Sanità entro sei mesi dalla data di conoscenza dell’evento.

2. Per il giudizio sull’aggravamento si osserva la procedura di cui gli articoli 3 e 4.

Articolo 7

1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.

2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull’uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere.

3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.

Articolo 8

1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della Sanità.

2. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l’anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvedere mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della Sanità per l’anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Per. Mec. Gabriele Uberti

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D.Lgs 102/14 - Art. 9

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Si è svolto in Avezzano (AQ) presso il Castello Orsini il seminario organizzato da AiCARR L’attuazione dell’art. 9 del D.lgs 102/14 “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”: problemi e soluzioni tecnologiche.

La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica e il D.lgs 102/2014 di suo recepimento in Italia prevedono esplicitamente che nei condomini e negli edifici riforniti da una fonte di energia termica centralizzata siano installati contatori individuali per misurare il consumo di calore in ciascuna unità (se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi). Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o efficiente la stessa normativa prevede che siano impiegati appositi ripartitori per misurare il consumo di calore su ciascun radiatore entro il 31 dicembre 2016. Alcune regioni e provincie italiane hanno legiferato in materia prevedendo disposizioni restrittive rispetto alla normativa nazionale ed europea anche nel caso in cui non vengano eseguiti lavori sugli impianti.

I sistemi di contabilizzazione “diretti” e di ripartizione “indiretti” presentano costi, principi di misura e prestazioni metrologiche completamente diverse tra loro. Infatti, mentre i sistemi di misura impiegati nella contabilizzazione diretta si avvantaggiano di una tecnologia matura, i sistemi utilizzati per la ripartizione indiretta presentano un’incertezza di misura in campo molto variabile soprattutto a causa delle problematiche di installazione e per la mancanza di specifiche prescrizioni metrico legali.

Malgrado ciò esistono anche per questi strumenti specifiche normative tecniche nazionali ed europee a cui il costruttore può richiamarsi per la conformità di prodotto, ma non è possibile altresì stabilire una durata metrico legale dei ripartitori, tempi e metodi di verifica prima e successiva.

Nello specifico al seminario AiCARR si è approfondito:

·analizzare le problematiche di attuazione del D.Lgs 102/2014 in materia di contabilizzazione del calore nei sistemi di riscaldamento, raffreddamento e fornitura di acqua calda sanitaria;

·analizzare le problematiche tecnologiche ancora in essere dei sistemi di contabilizzazione del calore diretti ed indiretti;

·discutere strategie per un corretto ed efficace utilizzo delle informazioni sui consumi energetici degli edifici in ciascuna unità abitativa promuovendo la consapevolezza dei consumatori e l’utilizzo diffuso degli smart meter e dei sistemi di visualizzazione dei dati di consumo “in home”.

Per. Gabriele Uberti

D.Lgs 102/14 - Art. 9
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Altro esempio distanza di percezione del pericolo

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Tecnico ricostruttore di sinistro stradale

Quesito n. 10

Altro esempio distanza di percezione del pericolo

L’autovettura A, che procede alla velocità di 23m/s, si scontra contro l’autovettura B che muove con traiettoria ortogonale rispetto alla prima, proveniente da una strada laterale. Calcolare la distanza intercorrente fra il punto in cui il conducente alla guida dell’autovettura A ha percepito il pericolo e quello in cui si è realizzato lo scontro, sapendo che i pneumatici dell’auto A prima dell’urto hanno impresso sul piano viabile due tracce di frenata lunghe 20m e ponendo l’intervallo psicotecnico pari ad 1 sec. Calcolare il tempo intercorso fra l’istante in cui il conducente A ha percepito il pericolo e quello in cui si è concretizzato lo scontro, ponendo il fattore frenante f = 0,7. Calcolare la distanza di percezione del pericolo, se il veicolo B muove con direzione opposta al veicolo A alla velocità di 14m/s.

Dati di impostazione

VA = 23m/s f = 0,7 VB = 14m/s

Sf = 20m d = 6,86 m/s2

tps = 1s

Distanza che intercorreva fra il punto in cui il conducente A ha percepito il pericolo e quello in cui si è concretizzato lo scontro:

Altro esempio distanza di percezione del pericolo

Il tempo intercorso fra l’istante in cui il conducente dell’autovettura A ha percepito e quello in cui si è concretizzato lo scontro:

Altro esempio distanza di percezione del pericolo

Nella formula abbiamo l’incognita Vr velocità residua da trovare:

Altro esempio distanza di percezione del pericolo

Aggiungiamo il tempo psicotecnico:

Altro esempio distanza di percezione del pericolo

Il conducente A ha percepito il pericolo circa 2 secondi prima che si realizzasse l’urto.

Altro esempio distanza di percezione del pericolo

Ora ipotizziamo il movimento del secondo veicolo che muove in senso contrario.

In quei 2 secondi il veicolo B, ipotizzando che procedesse alla velocità di 14m/s ha percorso lo spazio:

Altro esempio distanza di percezione del pericolo

28 metri nel momento in cui il conducente dell’autovettura A ha percepito il pericolo, i due veicoli si trovavano distanziati tra loro:

Altro esempio distanza di percezione del pericolo
Altro esempio distanza di percezione del pericolo

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Distanza di percezione del pericolo

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Tecnico ricostruttore di sinistro stradale

Quesito n. 9

Distanza di percezione del pericolo

In un tratto di strada piano ed asfaltato ove vige il limite massimo di velocità di 50 Km/h, un’autovettura investe un pedone in fase di attraversamento della strada da destra verso sinistra, dopo che questa ha lasciato impresse sul piano viabile due tracce di frenata lunghe 25 m. Si vuole conoscere qual era lo spazio che separava il veicolo dal pedone nell’istante in cui il conducente ha avuto la percezione della necessità di frenare.

Dati di impostazione

V = 13,88 m/s (50 Km/h)

S1 = 25 m

tps = 1s

f = 0,7

Schema del sinistro

Distanza di percezione del pericolo

Velocità relativa allo spazio di frenata:

Distanza di percezione del pericolo

Spazio percorso nell’ intervallo psicotecnico:

Distanza di percezione del pericolo

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Tempo occorrente per l'arresto

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Tecnico ricostruttore di sinistro stradale

Quesito n. 8

Tempo occorrente per l’arresto

Un’autovettura procede alla velocità di 25 m/s (90 Km/h).

Calcolare il tempo totale necessario al conducente per l’arresto dell’autovettura, in caso di improvvisa insorgenza di un pericolo.

Dati di impostazione

V= 25 m/s

d = 6,86 m/s2

f = 0,7

tps = 1s

Il tempo impiegato per percorrere lo spazio S2 sotto l’azione meccanica di frenatura è:

Tempo occorrente per l'arresto

Considerato l’intervallo psicotecnico:

Tempo occorrente per l'arresto

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Spazio totale di arresto

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Tecnico ricostruttore di sinistro stradale

Quesito n. 7

Lo spazio totale di arresto

Calcolare lo spazio necessario ad un conducente per arrestare l’autovettura di cui si trova alla guida, in caso di improvvisa insorgenza di un pericolo, ponendo la velocità del veicolo a 25 m/s (90 Km/h), l’intervallo psicotecnico tps pari ad 1 secondo ed il fattore frenante f = 0,7.

Dati di impostazione

V = 25 m/s S1 = V x tps = 25 x 1 = 25 m

tps = 1 s

f = 0,7

d = 6,86 m/s2

Spazio totale di arresto

Si chiede, schema del tracciato e calcolo.

Spazio totale di arresto
Spazio totale di arresto

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Pompa potenza assorbita

Pubblicato il da Per. Gabriele Uberti

Esercizio pompe idrauliche

Quesito n. 1

Potenza assorbita

Una pompa fornisce una portata Q 8 dm3/s di acqua con prevalenza H 80 m e rendimento complessivo eta del 70%.

Calcolare la potenza elettrica in Kw

Esempio di schema impianto

Dati di impostazione

Q = 8 dm3/s γ = 9,81 Kgf/m3 (peso specifico)

H = 80m ρ = 1000 Kg/m3 (densità dell’acqua)

η = 70%

Esempio di schema impianto

H = Prevalenza geodetica

Hm = altezza geodetica di mandata

Ha = altezza geodetica di aspirazione

Pompa potenza assorbita
Pompa potenza assorbita

Altro.

Potenza utile Pu, cioè quella strettamente necessaria per sollevare la portata d’acqua;

Pompa potenza assorbita

Se vogliamo conoscere il rendimento, come il rapporta tra la potenza utile e quella assorbita;

Pompa potenza assorbita

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Velocità all'inizio di un'azione frenante

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Tecnico ricostruttore di sinistro stradale

Quesito n. 6

Velocità all’inizio di un’azione frenante

Calcolare la velocità di un’autovettura all’inizio di un’azione frenante tesa ad arrestare, sapendo che ha lasciato tracce di frenata lunghe 20m al termine delle quali ad esso residuava la velocità di circa 67 Km/h pari a 18,7 m/s.

Dati di impostazione

Vr = 18,7 m/s

S = 20m

F = 0,7

d = 6,86 m/s2

Velocità all'inizio di un'azione frenante
Velocità all'inizio di un'azione frenante

Tempo impiegato dal veicolo per ridurre la velocità da 25 a 18,7 m/s

Velocità all'inizio di un'azione frenante

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